Il decreto di archiviazione penale non preclude la rivalsa dell’accertamento in materia di IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 2095 del 31.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ai sensi dell’art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all’esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell’art. 654 c.p.p..
In sede di legittimità, il sindacato sulla motivazione della sentenza di merito resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
La consapevolezza della partecipazione a una frode IVA può essere legittimamente desunta dal giudice di merito tramite presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c., senza che l’invocazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 comporti alcuna inversione dell’onere della prova, essendo tale norma di natura sostanziale e inapplicabile ratione temporis ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società operante nel settore delle lavorazioni meccaniche di precisione, con il quale disconosceva la detrazione dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2013, per l’importo di euro 71.950,00, riferita agli acquisti di materie prime metalliche effettuati da un fornitore. L’Ufficio riteneva che la società fosse consapevole del fatto che le forniture si inserivano in un meccanismo di evasione dell’imposta, sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza.
La società impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova, che rigettava il ricorso. L’appello proposto dalla contribuente veniva respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto con sentenza depositata il 24 ottobre 2022. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, con i quali la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per carenza motivazionale e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il decreto di archiviazione del procedimento penale emesso dal Tribunale di Padova nei confronti del legale rappresentante della società costituisse la prova dell’infondatezza della ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria.
I giudici di legittimità hanno dichiarato tali motivi inammissibili, richiamando il principio per cui il decreto di archiviazione non è dotato di autorità di cosa giudicata e non preclude al giudice tributario una diversa valutazione del medesimo fatto storico. La Corte ha inoltre precisato che l’invocato art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 non presenta alcun rilievo nel caso di specie, riguardando le pronunce di assoluzione emesse a seguito di dibattimento e non i provvedimenti di archiviazione.
Quanto ai motivi terzo e quarto, concernenti la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., la Corte li ha parimenti giudicati inammissibili. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica del «minimo costituzionale» di cui all’art. 111, comma 6, Cost. Nella specie, la sentenza impugnata presenta una motivazione congrua e articolata, priva di contraddizioni, che ha specificamente considerato le deduzioni contrarie prospettate dalla società, ritenute non determinanti. La Corte ha altresì escluso la pertinenza dell’invocazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosi di norma di natura sostanziale e inapplicabile ratione temporis, che non comporta alcuna inversione dell’onere della prova né preclude il ricorso alle presunzioni semplici.
Il quinto motivo, con cui si censurava la nullità della sentenza per aver affermato l’assenza di buona fede in capo alla contribuente, è stato infine dichiarato infondato. La Corte di merito aveva chiaramente enucleato le ragioni del proprio convincimento, fondate su una pluralità di elementi indiziari convergenti: la mancanza di una dotazione strumentale adeguata in capo al fornitore, le anomalie nelle modalità di esecuzione dei trasporti, l’assenza di contatti telefonici tra il legale rappresentante del fornitore e i clienti, la condotta dell’operatore che intraprende una relazione commerciale con un nuovo soggetto senza assumere informazioni sulla sua situazione aziendale, effettuando acquisti per oltre 500.000,00 euro.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la società al pagamento delle spese di lite e dichiarando sussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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