Accollo interno ed esterno: l’adesione del creditore va valutata con i criteri ermeneutici, inclusa la condotta posteriore (Cass. civ. Sez. 2 n. 2855 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando la convenzione di accollo non contenga, in base al dato letterale complessivo, una manifestazione inequivoca di volontà delle parti contraria alla produzione di effetti a favore dei terzi creditori dell’accollato o all’adesione degli stessi, per stabilire se l’accollo debba qualificarsi come interno o come esterno cumulativo il giudice deve applicare i criteri di ermeneutica contrattuale, incluso il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto, volto ad aprire l’accordo all’adesione dei terzi creditori. L’adesione del terzo creditore costituisce elemento decisivo di discrimine, ma va ricollegata a una volontà negoziale, espressa o per comportamento concludente, precedentemente manifestata dalle parti di aprire la convenzione all’adesione dei terzi. Non è necessaria un’espressa clausola di apertura né la notificazione con richiesta di aderire, essendo sufficiente che il creditore e il credito siano determinabili anche per relationem.
Il Fatto
Un avvocato proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso a suo favore per il pagamento di compensi professionali, vantati nei confronti di un soggetto che, insieme ad altri, si era accollato le obbligazioni della propria cliente. Il Tribunale, in composizione collegiale, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto, qualificando la convenzione di accollo come accollo interno, improduttivo di effetti nei confronti del professionista creditore.
Avverso tale ordinanza l’avvocato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e l’omessa valutazione del comportamento successivo delle parti, mentre la controparte resisteva con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto respinto il primo motivo di ricorso, con cui si censurava il mutamento del rito da ordinario a sommario collegiale ex art. 4 del D.Lgs. n. 150/2011. Il Collegio ha chiarito che il rito sommario speciale previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 si applica non solo alle controversie sulla quantificazione del compenso, ma anche a quelle in cui sia contestato l’an debeatur, come nel caso in cui si discuta della legittimazione passiva dell’accollante, richiamando le Sezioni Unite n. 4485 del 2018. Ha inoltre escluso la violazione del termine per il mutamento del rito, trattandosi di ordinanza riservata assunta all’udienza di prima comparizione.
Nel merito, accogliendo il secondo, terzo e quarto motivo, la Corte ha censurato l’interpretazione fornita dal giudice di merito, che aveva isolato alcune clausole del contratto senza valutarle nel loro complesso e senza considerare la condotta successiva delle parti. In particolare, è stata valorizzata la corrispondenza intervenuta tra l’accollata, l’accollante e il creditore professionista, dalla quale emergeva la volontà di aprire la convenzione all’adesione del terzo, nonché la successiva adesione del creditore all’accollo con espressa volontà di non liberare l’accollata.
La Corte ha quindi enunciato il principio per cui non sussiste alcuna presunzione a favore della qualificazione come accollo esterno per la mera assenza di una clausola di esclusione, ma il giudice è tenuto a ricostruire la comune intenzione delle parti applicando i criteri ermeneutici e valutando anche il comportamento successivo, al fine di stabilire se l’accordo fosse aperto all’adesione dei creditori. Ha infine dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato, per difetto dei requisiti di cui all’art. 366 n. 4 c.p.c. e per carenza di interesse.
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Nota della Redazione
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