Perdita di alcool denaturato e abbuono delle accise: disapplicazione dell’art. 4 TUA (Cass. civ. Sez. 5 n. 3730 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accise, la disposizione dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 504/1995 – sia nel testo vigente ratione temporis sia in quello modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 180/2021 – che riconosce l’abbuono dell’accisa anche in caso di perdita irrimediabile o distruzione del prodotto in regime sospensivo imputabile a colpa non grave del soggetto obbligato, equiparandola al caso fortuito e alla forza maggiore, contrasta con l’art. 7, par. 4, Dir. 2008/118/CE e va disapplicata. Non costituisce invece immissione in consumo la perdita di alcool verificatasi nell’ambito di un’operazione di denaturazione preventivamente e regolarmente autorizzata, senza che rilevi la natura colposa della condotta. Il caso fortuito richiede circostanze estranee all’operatore, anormali e imprevedibili, non evitabili con l’adozione di tutte le precauzioni del caso.
Il Fatto
La società contribuente, titolare di un deposito autorizzato di alcool etilico con annesso opificio di denaturazione, subiva, nel corso di un’operazione di carico del serbatoio, la fuoriuscita di prodotto dovuta a una valvola lasciata aperta da un dipendente. Una parte dell’alcool andava irrimediabilmente dispersa. L’Agenzia delle dogane negava l’abbuono dell’accisa, ritenendo la perdita riconducibile a negligenza del personale e non a caso fortuito o forza maggiore. La Commissione tributaria provinciale e, in seguito, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglievano il ricorso della società, qualificando la condotta del dipendente come errore umano scusabile riconducibile al caso fortuito. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, dopo aver sospeso il giudizio rimettendo alla CGUE questioni pregiudiziali sulla compatibilità della normativa nazionale con l’art. 7, par. 4, Dir. 2008/118/CE, ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria. Il giudice europeo, con la sentenza del 18/04/2024 (C-509/22), ha chiarito che la nozione di caso fortuito richiede un elemento oggettivo – circostanze anormali, imprevedibili ed estranee all’operatore – e un elemento soggettivo, consistente nella prova della diligenza normalmente richiesta per premunirsi contro le conseguenze dell’evento.
La Suprema Corte ha quindi affermato che la fuoriuscita di alcool causata dall’inavvertenza di un dipendente che ha omesso di chiudere la valvola del serbatoio non integra gli estremi del caso fortuito, poiché la perdita rientra nella sfera di responsabilità del depositario autorizzato e costituisce violazione del dovere di diligenza. Di conseguenza, la norma interna – nella parte in cui equipara la colpa non grave al caso fortuito e alla forza maggiore – contrasta con il diritto dell’Unione e va disapplicata.
La Corte ha tuttavia individuato un profilo non esaminato nei gradi precedenti: la perdita si è verificata nel corso di un’operazione di denaturazione dell’alcool. In tal caso, essendo l’alcool denaturato di regola esente da accisa, la perdita non può essere considerata immissione in consumo, sempreché l’operazione sia avvenuta in seguito all’autorizzazione delle autorità competenti. La natura colposa della condotta assume carattere recessivo, ma è dirimente accertare la regolare autorizzazione dell’attività.
La Cassazione ha pertanto cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, affinché verifichi la sussistenza dell’autorizzazione alla denaturazione e decida anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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