Indennità ex legge n. 653/1940 esclusa per la chiamata in servizio nel Corpo militare della CRI (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4644 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’indennità prevista dall’art. 1 della legge n. 653/1940 per gli impiegati privati richiamati alle armi presuppone il richiamo in servizio nelle Forze armate, non anche la mera chiamata in servizio presso un corpo ausiliario quale il Corpo militare volontario della Croce Rossa. A seguito della smilitarizzazione e privatizzazione disposta dal d.lgs. n. 178/2012, il personale del Corpo militare è divenuto personale civile estraneo alle Forze armate e, pertanto, la chiamata in servizio non ricostituisce alcun rapporto con esse. Tale esclusione non determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici, il cui richiamo è subordinato al consenso scritto dell’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Un dipendente del Centro sperimentale di cinematografia, capitano arruolato del Corpo militare volontario della Croce Rossa, aveva chiesto all’istituto previdenziale il pagamento dell’indennità di cui all’art. 1 della legge n. 653/1940 in relazione al periodo di chiamata in servizio presso il Corpo dal 16 gennaio al 28 febbraio 2021. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza, l’aveva accolta valorizzando la natura di corpo ausiliario delle Forze armate e l’esigenza di evitare disparità di trattamento. L’istituto previdenziale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 653/1940 e del d.lgs. n. 178/2012, a seguito della mutata qualificazione giuridica della Croce Rossa.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, censurando l’interpretazione della corte territoriale. La sentenza impugnata aveva erroneamente valorizzato il profilo funzionale dell’art. 1 della legge n. 653/1940, non considerando che l’applicazione dei canoni ermeneutici dell’art. 12 delle preleggi impone una lettura diversa del sintagma “richiamati alle armi per qualsiasi esigenza nelle Forze armate”.
Il dato decisivo è rappresentato dalla radicale trasformazione operata dal d.lgs. n. 178/2012, che ha smilitarizzato e privatizzato il rapporto del personale del Corpo militare, trasferendolo al ruolo civile. Il richiamo alle armi, oggi disciplinato dall’art. 986 del d.lgs. n. 66/2010, presuppone la (re)instaurazione di un rapporto con le Forze armate, mentre la diversa chiamata in servizio, regolata dall’art. 1668 del d.lgs. n. 66/2010, non determina tale effetto. La preposizione “nelle” implica necessariamente un inquadramento all’interno delle Forze armate, escluso per i membri del Corpo militare.
Tale conclusione trova ulteriore conforto nel meccanismo di determinazione del quantum, che per il periodo successivo ai primi due mesi rinvia al “trattamento economico militare”, emolumento non percepito dal personale della Croce Rossa il cui servizio è gratuito ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 178/2012. La Corte ha quindi escluso che l’appartenenza a un corpo ausiliario possa configurare il presupposto per il riconoscimento dell’indennità.
Quanto alla denunciata disparità di trattamento, la Corte ha rilevato che il trattamento più favorevole riservato ai dipendenti pubblici dall’art. 1660 del d.lgs. n. 66/2010 è condizionato al consenso scritto dell’amministrazione, formalità non richiesta per il settore privato. Il diritto all’indennità è stato pertanto ritenuto condizionato esclusivamente al richiamo alle armi, da distinguersi dalla chiamata in servizio nel corpo ausiliario.
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Nota della Redazione
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