Presunzione di insussistenza del pregiudizio estesa all’equa riparazione proposta in pendenza del processo (Cass. civ. Sez. 2 n. 4819 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lett. c), legge n. 89/2001 opera anche quando l’estinzione del giudizio presupposto, per inattività delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c., intervenga in un momento successivo alla proposizione della domanda di equa riparazione, proposta in pendenza del procedimento. La portata della disposizione è ampia e generalizzata e non ammette deroghe, coprendo sia l’ipotesi di domanda proposta dopo la conclusione del procedimento presupposto, sia quella, introdotta dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 88 del 2018, di domanda proposta in pendenza del giudizio. In tale ultima evenienza, grava sul ricorrente l’onere di vincere la presunzione, provando di aver subito il pregiudizio nonostante la successiva estinzione del processo presupposto.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto con cui il consigliere designato della Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata di un giudizio civile di primo grado. Il giudice dell’opposizione respingeva la domanda nel merito, applicando la presunzione di insussistenza del pregiudizio, in quanto il giudizio presupposto si era estinto per inattività delle parti prima dell’instaurazione del giudizio di opposizione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censurava la decisione, deducendo la violazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001. Egli sosteneva che, alla data di deposito del ricorso per equa riparazione, il giudizio presupposto era ancora pendente e che la fondatezza della domanda dovesse essere valutata con riferimento a tale data, non a un momento successivo in cui l’estinzione era stata dichiarata.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha premesso che la Corte costituzionale, con sentenza n. 88 del 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 89/2001 nella parte in cui non prevedeva che la domanda di equa riparazione potesse essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.
La Corte ha richiamato il proprio precedente secondo cui la presunzione di disinteresse della parte a coltivare il giudizio si applica anche all’ipotesi di mancata comparizione delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c., in quanto anch’essa conduce alla dichiarazione di estinzione del processo (Sez. 2, Ordinanza n. 11443 del 30/04/2025).
Sulla base di un’esegesi testuale, teleologica e sistematica, la Corte ha affermato che la disposizione di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lett. c), legge n. 89/2001 ha una portata ampia e generalizzata. Essa copre sia il caso di domanda proposta dopo la conclusione del procedimento presupposto, sia il caso di domanda proposta in pendenza dello stesso, a seguito della citata pronuncia additiva. La tesi del ricorrente, volta a limitare l’operatività della presunzione alla sola prima ipotesi, è stata giudicata riduttiva e parzialmente abrogatrice della norma.
La Corte ha concluso che, quando l’estinzione del giudizio presupposto interviene dopo la proposizione della domanda di equa riparazione, spetta comunque al ricorrente vincere la presunzione e provare di avere subito il pregiudizio. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con compensazione delle spese per la novità della questione.
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Nota della Redazione
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