L’associazione non riconosciuta estinta non può impugnare l’avviso notificato all’ex legale rappresentante (Cass. civ. Sez. 5 n. 5216 del 08.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estinzione di un’associazione non riconosciuta non preclude all’Amministrazione finanziaria di far valere le pretese fiscali relative a periodi di imposta in cui l’ente era in vita. L’avviso di accertamento, emesso dopo l’estinzione, deve essere notificato all’ultimo legale rappresentante, quale responsabile personale e solidale ai sensi dell’art. 38 c.c. e quale successore dell’ente, essendo irrilevante l’intestazione dell’atto all’associazione cessata. Ne consegue che il ricorso introduttivo proposto dall’associazione non riconosciuta già estinta è improponibile per carenza di legittimazione, e la relativa eccezione è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva relativo all’anno d’imposta 2006, a seguito di una verifica fiscale che aveva contestato l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di un’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta. L’atto impositivo, intestato all’ente ma notificato all’ex legale rappresentante, era stato emesso quando l’associazione risultava già estinta.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso dell’associazione, ma la Commissione tributaria regionale della Puglia, accogliendo l’appello, dichiarava la nullità dell’avviso, ritenendolo emesso nei confronti di un soggetto non più esistente. L’Agenzia delle entrate proponeva, quindi, ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel decidere la controversia, ha preliminarmente rilevato d’ufficio l’improponibilità dell’originario ricorso proposto dall’associazione. Ha richiamato il principio di “ultrattività” dell’associazione disciolta, che permane come centro di imputazione di effetti giuridici per i rapporti non ancora esauriti, tramite i precedenti organi esponenziali operanti in regime di prorogatio. Ne ha, tuttavia, tratto una conseguenza specifica: l’estinzione non impedisce all’Erario di agire, ma l’azione non può essere esercitata direttamente contro l’ente, bensì nei confronti di coloro che sono succeduti nella sua posizione.
Diversamente dalle società, rispetto alle quali le Sezioni Unite hanno fissato il principio della loro estinzione anche in presenza di debiti insoddisfatti, l’associazione non riconosciuta si estingue ipso facto con il verificarsi della causa di estinzione. La sua liquidazione non segue il procedimento legale previsto per gli enti riconosciuti, e la responsabilità per le obbligazioni pregresse grava sul fondo comune e, personalmente e solidalmente, su coloro i quali hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Da ciò discende che la pretesa fiscale, successiva all’estinzione, può essere legittimamente fatta valere solo nei confronti dell’ultimo legale rappresentante, quale responsabile ex art. 38 c.c. e successore dell’ente. L’avviso di accertamento, pur intestato all’associazione cessata, è pertanto valido se notificato all’ex legale rappresentante, come confermato dall’art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973.
Nel caso di specie, la notifica dell’atto era stata correttamente effettuata all’ex legale rappresentante, che vi era indicato sia come responsabile delle violazioni sia come gestore dei rapporti finanziari. Essendo l’atto rivolto non all’ente estinto ma al suo successore, l’associazione non era legittimata a impugnarlo, difettando della capacità di stare in giudizio. Tale vizio è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
La Corte ha, pertanto, dichiarato improponibile l’originario ricorso e cassato senza rinvio la sentenza impugnata, compensando integralmente le spese processuali in ragione del consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale solo nelle more del giudizio.
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Nota della Redazione
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