Connessione debole e giurisdizione delle sezioni specializzate: la revocatoria non è attratta dal foro delle imprese; l’accertamento della simulazione richiede la prova dell’apparenza negoziale (Cass. civ. Sez. 1 n. 5856 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attrazione alla competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese, prevista dall’art. 3, comma 3, d. lgs. n. 168/2003 per ragioni di connessione, opera solo in presenza di una connessione qualificata ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ., non essendo sufficiente un mero legame cd. debole ex art. 33 cod. proc. civ. Ne consegue che l’azione revocatoria ordinaria o l’azione di accertamento della nullità e simulazione di un atto costitutivo di fondo patrimoniale, proposta dinanzi al tribunale fallimentare, non è attratta dal foro specializzato per il solo fatto che la curatela abbia già incardinato, innanzi a quest’ultimo, l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci. L’accoglimento della domanda di simulazione assoluta richiede l’accertamento che il negozio stipulato sia meramente apparente, non essendo sufficiente la prova che esso fosse funzionale a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori, essendo tale finalità comune anche agli atti realmente voluti e soggetti a revocatoria ordinaria.
Il Fatto
La curatela fallimentare agiva in giudizio per sentire dichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., di due atti di donazione compiuti dall’ex presidente del consiglio di amministrazione in favore della figlia, nonché accertare la nullità per simulazione assoluta dell’atto costitutivo di un fondo patrimoniale stipulato da altro ex amministratore e dalla moglie. Il Tribunale di Savona accoglieva le domande, dichiarando l’inefficacia delle donazioni e la natura simulata del fondo patrimoniale. La Corte d’appello di Genova, adita dagli interessati, confermava la decisione, affermando la competenza del giudice adito con esclusione di quella delle sezioni specializzate, ritenendo, tra l’altro, che l’atto dispositivo del bene gravato da vincolo ne determinasse l’immediata cessazione, e che la finalità elusiva fosse sintomatica del carattere simulato dell’atto costitutivo del fondo. Contro tale sentenza proponevano ricorso per cassazione, con atti separati, sia il primo che i secondi soccombenti.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., ha in primo luogo esaminato il motivo concernente la competenza. Ha chiarito che la norma di cui all’art. 3, comma 3, d. lgs. 168/2003, nell’attribuire alle sezioni specializzate la competenza per le cause connesse a quelle tassativamente elencate nei commi precedenti, deve essere interpretata nel senso che il meccanismo attrattivo operi solo quando ricorra una delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31-36 cod. proc. civ., secondo l’orientamento già espresso (richiamato in motivazione). Tra l’azione di responsabilità proposta ex art. 146 l. fall. e quella di revocatoria o di simulazione non è stata ravvisata alcuna connessione qualificata, attesa la diversità di titolo e di oggetto delle azioni, sicché la decisione del giudice di merito che ha escluso la competenza del tribunale delle imprese non è censurabile.
Quanto al secondo motivo del ricorso principale, la Corte lo ha ritenuto fondato. Ha rammentato la netta distinzione tra simulazione assoluta e revocatoria ordinaria: nella prima le parti creano un’apparenza contrattuale difforme dalla loro reale volontà, al fine di eludere diritti di terzi; nella seconda le parti concludono un negozio realmente voluto, i cui effetti pregiudizievoli possono essere superati dall’azione di conservazione della garanzia. L’accertamento della simulazione esige, quindi, la verifica che il contratto sia meramente apparente e che non vi sia stata alcuna effettiva volontà di costituire il rapporto. Il giudice di merito, nel caso di specie, si è limitato ad affermare che il vincolo era funzionale a sottrarre i beni alla garanzia dei creditori, senza compiere tale indispensabile indagine, incorrendo così in una falsa applicazione dell’art. 1414 cod. civ..
In relazione al ricorso incidentale, la Corte ha disatteso il motivo di inammissibilità dell’azione. Ha precisato che la donazione di un bene già costituito in fondo patrimoniale determina l’immediata cessazione del vincolo e, pertanto, non può parlarsi di automatica reviviscenza all’esito dell’accoglimento della revocatoria. Tale azione, incidendo solo sull’efficacia dell’atto, è comunque ammissibile, essendo la donazione un atto che diminuisce il patrimonio del disponente e che integra l’eventus damni.
Infine, la Corte ha ritenuto infondato il motivo concernente l’elemento soggettivo, rammentando che, ai fini della revocatoria, è sufficiente la scientia damni, da valutarsi con riferimento al momento di insorgenza del credito, e non la dolosa preordinazione. Ha dichiarato, invece, inammissibile il motivo che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, mirava ad una rivalutazione dei fatti, sottraendosi al sindacato di legittimità.
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Nota della Redazione
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