Inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. 3 n. 6554 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata o tardiva ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio nel giudizio di legittimità, ovvero il tardivo deposito della prova della tempestiva ottemperanza, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale. Il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre il termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ., è inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., con conseguente impossibilità di qualificare come rituale qualsiasi attività difensiva svolta dal ricorrente incidentale. Il controricorso al ricorso incidentale deve essere depositato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022.
Il Fatto
Gli eredi del debitore esecutato proponevano opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento di un complesso immobiliare, emesso all’esito di una procedura espropriativa che aveva riunito due diverse esecuzioni. Il Tribunale di Roma dichiarava l’opposizione inammissibile, condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i creditori procedenti, deducendo la violazione degli artt. 91 e 17 cod. proc. civ. e dei parametri tariffari di cui al d.m. n. 55/2014, in punto di liquidazione delle spese; resistevano con controricorso gli eredi del debitore, i quali proponevano altresì ricorso incidentale con quattro motivi. Nel giudizio di legittimità, la Corte rilevava che il ricorso principale era stato notificato solo ad alcuni dei litisconsorti necessari e che per il ricorso incidentale mancavano gli avvisi di ricevimento delle notifiche a mezzo posta.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di integrazione del contraddittorio nel giudizio di legittimità, evidenziando come tutti i soggetti che sono stati parte del giudizio di merito rivestano la qualifica di litisconsorti necessari in ogni opposizione formale e nei gradi di impugnazione. Con ordinanza interlocutoria, il Collegio aveva ordinato ai ricorrenti principali di integrare il contraddittorio e ai ricorrenti incidentali di rinnovare la notificazione del loro ricorso ovvero di produrre gli avvisi di ricevimento mancanti, entro il termine perentorio di sessanta giorni.
Quanto all’istanza di rimessione in termini avanzata dai ricorrenti principali, la Corte la ritiene tardiva. Richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 14594 del 2016, secondo cui la notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante deve essere riattivata con immediatezza, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini fissati per il compimento dell’atto, il Collegio osserva che, nella specie, dalla scadenza del termine per l’integrazione del contraddittorio (14 maggio 2025) all’istanza di rimessione (23 settembre 2025) sono decorsi ben oltre trenta giorni.
La Corte conclude, quindi, che agli ordini impartiti non sia stata data ottemperanza, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, in applicazione del principio per cui la mancata o tardiva ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio o di rinnovazione della notifica comporta tale sanzione processuale.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne dichiara l’inefficacia ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., trattandosi di ricorso tardivo: il deposito in cancelleria, unico incombente rilevante a seguito della novella dell’art. 370 cod. proc. civ. introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, risulta avvenuto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Da tale declaratoria consegue che nessuna attività difensiva dei ricorrenti incidentali può considerarsi rituale.
Infine, la Corte dichiara inammissibile il controricorso della controricorrente, proposto per resistere al ricorso incidentale, poiché il deposito è avvenuto il 16 giugno 2023, oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso incidentale (avvenuta il 17 aprile 2023, con scadenza al 27 maggio 2023), secondo il nuovo testo dell’art. 370 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis al giudizio introdotto dopo il 1° gennaio 2023.
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Nota della Redazione
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