Società in liquidazione e accertamento dell’insolvenza: rileva la concreta realizzabilità dell’attivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 6666 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il liquidatore di una società di capitali, in difetto di una diversa determinazione dei soci, è investito, a norma dell’art. 2489, comma 1°, c.c., del potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, ivi compreso l’esercizio provvisorio dell’impresa, anche in assenza di specifica autorizzazione assembleare. Lo scioglimento della società può essere validamente deliberato anche in pendenza del procedimento diretto all’apertura della liquidazione giudiziale, essendo la delibera efficace dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese. In tale evenienza, la valutazione dello stato d’insolvenza deve essere unicamente diretta ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori; la difficoltà di pronta liquidazione dell’attivo può rilevare come sintomo di un risultato di realizzo inferiore a quello contabilizzato, esprimendo valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria.
Il Fatto
Il tribunale dichiarava l’apertura della liquidazione giudiziale di una società, su istanza di una creditrice. La società proponeva reclamo, deducendo di essersi posta in liquidazione volontaria e che, applicando il criterio della c.d. insolvenza statica, l’attivo patrimoniale fosse sufficiente a soddisfare integralmente i creditori. La corte d’appello accoglieva il reclamo e revocava la procedura, ritenendo che, per le società in liquidazione, la verifica dell’insolvenza dovesse limitarsi alla capienza dell’attivo sul passivo, sulla base di una stima peritale che aveva quantificato i beni in misura superiore ai debiti. La curatela della liquidazione giudiziale e la creditrice istante proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, enunciando principi che distinguono il piano dei poteri del liquidatore da quello dell’accertamento dell’insolvenza. Quanto al primo profilo, ha confermato che, in mancanza di una diversa determinazione dei soci, il liquidatore può compiere ogni atto utile per la liquidazione, incluso l’esercizio provvisorio dell’impresa, in quanto l’art. 2489 c.c. attribuisce un potere legale autonomo e direttamente operante, non condizionato da una specifica delibera assembleare.
In ordine allo scioglimento deliberato in pendenza del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, la Corte ha precisato che la delibera è giuridicamente efficace dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2484, comma 3°, c.c., a meno che non se ne deduca la nullità per l’eventuale uso strumentale. Ne deriva che l’accertamento dell’insolvenza deve compiersi con riguardo alla situazione esistente alla data della decisione sull’istanza.
Quanto al criterio di valutazione, la Corte ha ribadito che, per la società in liquidazione, l’insolvenza va esclusa solo se il patrimonio consenta l’integrale soddisfacimento dei creditori. Tuttavia, tale verifica non può limitarsi alla mera capienza contabile: il giudice deve accertare le concrete possibilità di realizzo e la relativa tempistica, poiché la difficoltà di pronta liquidazione dell’attivo può essere sintomatica di un valore di realizzo inferiore a quello iscritto in bilancio.
Applicando questi principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che la corte d’appello si era limitata a confrontare l’attivo stimato con il passivo accertato, omettendo di verificare se il patrimonio, gravato da una procedura esecutiva sull’immobile aziendale, fosse realmente in grado di assicurare il tempestivo e integrale pagamento dei creditori. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio, per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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