Litispendenza dichiarata dalla Cassazione non impugnabile con regolamento necessario di competenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 6720 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia con cui la Corte di cassazione, rilevata la litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c., cassa senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382, comma 3, c.p.c., dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo per violazione del principio del ne bis in idem, chiude definitivamente il giudizio e non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. Tale rimedio, infatti, riguarda esclusivamente i provvedimenti con cui il giudice adito si sia limitato a dichiarare la litispendenza senza decidere il merito. Avverso la pronuncia della Corte di cassazione che definisca il giudizio restano esperibili solo i rimedi tipici contemplati dagli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.
Il Fatto
Il contribuente impugnava con “regolamento necessario di competenza” ex art. 42 c.p.c. l’ordinanza n. 4881/2025 della Corte di cassazione, con cui era stato dichiarato inammissibile il suo ricorso introduttivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma. La Corte, pronunciando sul ricorso, aveva rilevato d’ufficio la litispendenza con un giudizio proposto antecedentemente dinanzi alla Commissione tributaria di Napoli, avente ad oggetto la medesima causa, e per l’effetto aveva cassato senza rinvio la sentenza della CTR del Lazio.
Il ricorrente deduceva la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 39 c.p.c., sostenendo l’assenza di identità tra le due cause, e per motivazione omessa o apparente, ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. L’Agenzia delle entrate restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Cassazione premette che la pronuncia con cui un giudice dichiara la litispendenza, essendo assimilabile a una decisione sulla competenza, è impugnabile soltanto con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. (richiamando le Sezioni Unite n. 17443 del 2014 e la Sez. 3, Ordinanza n. 8975 del 2022). Tuttavia, tale principio non opera quando a dichiarare la litispendenza sia la stessa Corte di cassazione.
La pronuncia con cui la Corte dichiara direttamente la litispendenza, disponendo l’annullamento senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., chiude definitivamente il giudizio. Le ipotesi di cassazione senza rinvio costituiscono un numerus clausus, riconducibile a precise scelte legislative, e nella specie la declaratoria di litispendenza concreta l’ipotesi della improponibilità originaria della domanda, per essere stata la causa proposta in violazione del principio del ne bis in idem.
La Corte esclude, poi, che l’impugnabilità per revocazione delle proprie pronunce sia limitata a quelle che abbiano deciso la causa nel merito: la modifica dell’art. 384 c.p.c. ad opera dell’art. 66 della legge n. 353 del 1990 e l’introduzione dell’art. 391-ter c.p.c. ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006 hanno ampliato i rimedi esperibili, restando esclusa la revocazione per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 395 c.p.c. (richiamando le Sezioni Unite n. 23833 del 2015).
Conseguentemente, il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte, definendo il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., applica la sanzione di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, atteso il carattere pacifico dei principi applicati e la manifesta infondatezza del ricorso. Nulla è dovuto per le spese, essendo rimasta intimata l’Agenzia delle entrate.
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Nota della Redazione
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