Il lavoro offerto e rifiutato integra le trenta giornate di lavoro effettivo per la NASpI (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6770 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della maturazione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo, di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, la nozione di “lavoro effettivo” non coincide con l’attività materialmente in essere, ma evoca un concetto giuridico di effettività del rapporto. La prestazione è effettiva anche durante le pause fisiologiche e, a fortiori, quando è offerta ma ingiustificatamente rifiutata dal datore di lavoro, poiché il sinallagma contrattuale resta inalterato e non si interrompono le obbligazioni retributive e contributive.
Il Fatto
La lavoratrice impugnava la sentenza della Corte d’appello di Bologna che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda di riconoscimento della NASpI, ritenendo non integrato il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi antecedenti l’inizio della disoccupazione, requisito previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015. Il Tribunale aveva invece accolto la domanda, valorizzando la circostanza che il mancato svolgimento della prestazione non fosse imputabile alla lavoratrice, la quale aveva regolarmente offerto la propria attività lavorativa, ricevendo un illegittimo rifiuto da parte del datore di lavoro.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censurava la sentenza per violazione dell’art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, richiamando gli orientamenti delle Sezioni Unite n. 2990/2018 e di Corte cost. n. 29/2019, secondo cui la prestazione illegittimamente rifiutata è equiparata a quella effettivamente eseguita, con conseguente obbligo retributivo a carico del datore di lavoro.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Nel ricostruire la portata del requisito, ha ricordato che le trenta giornate di lavoro effettivo sono integrate anche da giornate di ferie e di riposo retribuito, poiché tali pause sono momenti connaturali al rapporto di lavoro, durante i quali il rapporto stesso conserva piena vitalità. Ha quindi esteso il principio alla fattispecie in esame, richiamando il precedente di Cass. n. 19630/2025, relativo a un caso in cui la prestazione non era stata resa per decisione unilaterale del datore di lavoro, non validamente supportata e perciò inidonea a incidere sugli obblighi retributivi e contributivi.
La Corte ha precisato che la nozione di “effettività” evocata dall’art. 3 d.lgs. n. 22/2015 non ha un significato naturalistico, ma giuridico: la prestazione è effettiva non solo quando è concretamente eseguita, ma anche quando è offerta e ingiustificatamente rifiutata. In tale ipotesi, il sinallagma contrattuale resta inalterato e non vi è interruzione delle obbligazioni retributive e contributive. Una diversa interpretazione pregiudicherebbe il lavoratore nei suoi diritti previdenziali proprio in presenza di comportamenti unilaterali e ingiusti del datore di lavoro.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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