Danni da incendio dei cassonetti e giurisdizione ordinaria (Cass. civ. Sez. Un. n. 6798 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione sulle controversie risarcitorie per danni cagionati da cose in custodia della pubblica amministrazione o del gestore di un pubblico servizio, quale un cassonetto per la raccolta dei rifiuti urbani, appartiene al giudice ordinario quando la domanda sia fondata sugli artt. 2043 e 2051 cod. civ. e non contesti scelte autoritative o discrezionali, né comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere. Il riparto va operato alla stregua del petitum sostanziale, valorizzando la causa petendi e non le formule giuridiche adottate dall’attore. La sola circostanza che il danno derivi dall’incendio di cassonetti adibiti al servizio pubblico non radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. p), c.p.a., ove manchi la deduzione di un cattivo esercizio del potere di organizzazione o di vigilanza sulla collocazione dei manufatti.
Il Fatto
La società proprietaria di cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, posizionati lungo la pubblica via, veniva convenuta in giudizio davanti al Giudice di pace di Napoli dalla proprietaria di una vettura danneggiata da un incendio propagatosi durante la notte dai cassonetti stessi. L’attrice domandava il risarcimento dei danni, invocando la responsabilità ex art. 2051 o, in subordine, ex art. 2043 cod. civ., per omessa manutenzione e per il mancato controllo delle situazioni di pericolo. Il Giudice di pace dichiarava il difetto di giurisdizione, ritenendo devoluta al giudice amministrativo qualsivoglia controversia per danni derivanti in via immediata e diretta dall’organizzazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti.
La causa veniva riassunta davanti al TAR Campania, che, ritenendo che la domanda non mettesse in discussione scelte autoritative o discrezionali della pubblica amministrazione ma si fondasse sulla violazione di obblighi di custodia, sollevava d’ufficio conflitto di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a. e dell’art. 59, comma 3, l. n. 69/2009, chiedendo alle Sezioni Unite di individuare il giudice competente.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno premesso che l’art. 133, comma 1, lett. p), c.p.a., che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie inerenti alla gestione del ciclo dei rifiuti, presuppone comunque che gli atti di gestione siano espressione di un potere autoritativo e che i comportamenti della pubblica amministrazione, anche quando l’azione non abbia ad oggetto atti o provvedimenti, siano riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere. La Corte ha richiamato il proprio orientamento che radica la giurisdizione amministrativa quando il danno derivi in via immediata e diretta dall’organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento, come nel caso in cui si contesti la pericolosità della collocazione dei cassonetti e l’inerzia della p.a. a fronte delle segnalazioni.
Al contrario, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda del privato che, in materia di rifiuti, si dolga delle concrete modalità di esercizio del ciclo produttivo, assumendone la pericolosità, quando la condotta contestata costituisca una materiale estrinsecazione di un’ordinaria attività e non risulti coinvolto il pubblico potere. Tale indirizzo, hanno osservato le Sezioni Unite, è in linea con le indicazioni della Corte costituzionale, secondo cui restano fuori dalla giurisdizione esclusiva le controversie risarcitorie per danni cagionati da meri comportamenti in nessun modo riconducibili all’esercizio di poteri pubblici.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l’attrice non aveva prospettato una gestione malaccorta del ciclo di raccolta dei rifiuti, ma aveva incentrato la propria domanda sulla considerazione dei cassonetti quali oggetti di custodia, ex art. 2051 cod. civ., e sull’omessa manutenzione idonea a eliminare le fonti di pericolo. La prospettazione di una responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2051 cod. civ., non coinvolgendo l’esercizio del potere autoritativo di scelta della collocazione e delle modalità di custodia dei manufatti, comporta l’attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario. La Corte ha quindi cassato la sentenza declinatoria e rimesso le parti dinanzi al Giudice di pace di Napoli, senza provvedere sulle spese stante la mancata costituzione delle parti.
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Nota della Redazione
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