La mancata sospensione per ricusazione non impone la riassunzione e non determina l’estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. 2 n. 7376 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sospensione del processo disposto ai sensi dell’art. 52, ultimo comma, c.p.c. in seguito a un’istanza di ricusazione non può essere implicito, ma deve essere adottato dal giudice in forma espressa, anche ad integrazione del provvedimento di rimessione dell’istanza al collegio. L’istanza di ricusazione non determina automaticamente la sospensione del giudizio, potendo il giudice procedere a una sommaria delibazione di ammissibilità e, in caso di evidente carenza dei requisiti formali, il processo può proseguire. La mancanza di un provvedimento espresso di sospensione integra una mera irregolarità, sempre emendabile, che non fa sorgere l’obbligo di riassunzione a carico della parte più diligente, né può condurre alla declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta perenzione del termine.
Il Fatto
L’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro un occupante abusivo di un proprio fondo, chiedendone il rilascio. Il convenuto aveva eccepito in via riconvenzionale l’intervenuta usucapione, ed il contraddittorio era stato esteso ad altri soggetti. Nel corso del giudizio, le parti convenute avevano sollecitato l’astensione del giudice e, in subordine, proposto istanza di ricusazione; il magistrato aveva rimesso gli atti al Presidente del Tribunale, che non aveva autorizzato l’astensione.
Il Tribunale aveva accolto la domanda dell’attore, ma la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 42 del 2025, aveva accolto il gravame, dichiarando l’estinzione del giudizio per inattività delle parti, ritenendo che la rimessione degli atti al Presidente avesse determinato la sospensione del processo e che, in mancanza di riassunzione nel termine di sei mesi, il giudizio si fosse estinto. Avverso tale decisione ricorre in cassazione l’Istituto, mentre il convenuto resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, censurando la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 52, 54, 297, 298, 156 e 307 c.p.c. La Suprema Corte ha preliminarmente richiamato il costante orientamento per cui l’istanza di ricusazione non sospende automaticamente il processo, essendo necessaria una pronunzia espressa del giudice che disponga la sospensione, all’esito di una sommaria delibazione dell’ammissibilità dell’istanza stessa.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato come il giudice di primo grado avesse disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale senza emettere alcun provvedimento formale di sospensione del giudizio. La successiva attività processuale, consistita nella fissazione d’ufficio di una nuova udienza di trattazione – successiva al rigetto dell’istanza di ricusazione – alla quale le parti erano regolarmente comparse senza sollevare eccezioni, ha dimostrato che il processo non era mai stato effettivamente sospeso e che lo scopo di garantire il contraddittorio era stato comunque raggiunto.
La Corte ha quindi affermato che la mancanza del provvedimento espresso di sospensione configura una mera irregolarità, sempre emendabile anche su sollecitazione di parte, ma non consente di ipotizzare una sospensione tacita del processo. Di conseguenza, non può configurarsi l’obbligo di riassunzione in capo alla parte più diligente, né può prospettarsi la perenzione del termine e l’estinzione del giudizio per inattività. In applicazione del principio di buona fede processuale, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione per una rivalutazione dell’intera vicenda e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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