La declaratoria di illegittimità costituzionale non retroagisce sui giudizi in corso se il vizio non è stato fatto valere col ricorso introduttivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 7953 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme sul reclutamento dei dirigenti dell’Agenzia delle entrate non produce effetti retroattivi sui giudizi in corso qualora la questione della sottoscrizione degli atti impositivi non sia stata fatta valere con il ricorso introduttivo del giudizio, atteso che la natura impugnatoria del processo tributario limita l’efficacia retroattiva della pronuncia a un rapporto ormai esaurito. La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente è delega di firma e non di funzioni, sicché non richiede l’indicazione del nominativo del delegato né della durata. Il contraddittorio endoprocedimentale nell’accertamento sintetico costituisce obbligo solo dal periodo d’imposta 2009.
Il Fatto
La contribuente veniva destinataria di un questionario dell’Agenzia delle entrate relativo alla disponibilità di beni indice di capacità contributiva per gli anni 2007 e 2008, compilato e consegnato dal marito quale mero incaricato. All’esito degli incontri venivano notificati avvisi di accertamento a entrambi i contribuenti, impugnati con distinti ricorsi poi riuniti dal giudice di primo grado, che annullava le riprese. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto accoglieva l’appello erariale, sicché i contribuenti proponevano ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente le censure relative alla sottoscrizione degli atti impositivi. In primo luogo, ritiene corretta la statuizione del giudice d’appello che aveva dichiarato tardiva l’eccezione di incompetenza a sottoscrivere gli atti, proposta per la prima volta in memoria conclusiva, oltre il termine dei sessanta giorni dal fatto nuovo, alterando il contraddittorio.
Sul merito della questione, la Corte richiama il proprio indirizzo secondo cui la sentenza della Corte cost. n. 37 del 2015 non opera retroattivamente sui giudizi in corso ove il tema della mancata sottoscrizione non sia stato dedotto nel ricorso introduttivo, per il limite del rapporto esaurito. Richiama inoltre il principio per cui la legittima spendita del potere rappresentativo dipende dall’effettiva attribuzione in organigramma, a prescindere dalla qualifica dirigenziale, ed è irrilevante la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile, poiché il giudice d’appello, pur avendo statuito la genericità delle controdeduzioni, ne aveva analiticamente tenuto conto, conformandosi all’orientamento per cui è sufficiente che dall’atto emergano inequivocamente le censure.
Sull’accertamento sintetico, la Corte esclude la violazione del contraddittorio preventivo per gli anni 2007 e 2008, poiché l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per tale metodologia accertativa è stato introdotto solo dall’art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, applicabile dal periodo d’imposta 2009.
I motivi quinto e sesto, relativi alla mancata valutazione di elementi probatori, sono rigettati perché si traducono in una inammissibile rivalutazione del merito, inibita in sede di legittimità. La Corte rammenta che la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo, per i provvedimenti successivi all’11 settembre 2012, è circoscritta al “minimo costituzionale” del sindacato motivazionale, limitato all’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese e dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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