Decadenza della fideiussione se il creditore abbandona la richiesta di pagamento (Cass. civ. Sez. 3 n. 8232 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il fideiussore rimane obbligato dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il creditore, entro il termine convenuto, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia poi diligentemente continuate. La richiesta stragiudiziale di pagamento, ove sia stata abbandonata e non seguita da una tempestiva azione giudiziale, non è sufficiente a evitare la decadenza della garanzia. La valutazione della diligenza del creditore attiene al profilo soggettivo del suo contegno successivo ed è imposta dall’art. 1957 c.c. per scongiurare un uso del credito contrario a buona fede e correttezza, che lasci il garante esposto a una situazione di perenne incertezza. La mancata prosecuzione dell’azione rende irragionevole il mantenimento del vincolo fideiussorio.
Il Fatto
A due soci di una società era stato ingiunto il pagamento di una somma in qualità di fideiussori della medesima. Il Tribunale di Catania, qualificati i contratti come contratti autonomi di garanzia, aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo che una richiesta scritta di pagamento inviata dai creditori entro il termine contrattuale fosse sufficiente a interrompere la decadenza ex art. 1957 c.c. La società cessionaria del credito aveva resistito in sede di legittimità.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi di ricorso, concernenti la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ricordato che la censura non può risolversi in una mera contrapposizione della propria lettura delle clausole a quella del giudice di merito, quando questa sia una delle interpretazioni plausibili. Il terzo motivo è stato rigettato, non ravvisandosi i vizi di motivazione denunciabili dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ossia la mancanza assoluta o la natura solo apparente della motivazione.
Il quarto motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 1957 c.c., è stato accolto. La norma, nell’attribuire rilevanza alla circostanza che le istanze del creditore siano state “con diligenza continuate”, impone al giudice di merito di valutare, sotto un profilo soggettivo, il contegno del creditore che, evitata la decadenza con una richiesta stragiudiziale, abbia poi omesso di coltivare l’iniziativa, attivando la tutela giurisdizionale solo anni più tardi.
Tale accertamento è imposto dalla stessa previsione codicistica e risponde all’esigenza di impedire un utilizzo del credito contrastante con i principi di buona fede e correttezza, che devono improntare il rapporto anche nella fase di escussione della garanzia. Un comportamento del creditore che lasci il garante perennemente immobilizzato nell’attesa di un intervento si pone in contrasto con la ratio della norma, volta a tutelare il fideiussore dall’incertezza derivante dal ritardo nell’azione.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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Nota della Redazione
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