Fondo vittime di mafia e azione risarcitoria iure successionis (Cass. civ. Sez. 3 n. 8660 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all’art. 4 della legge n. 512/1999 spetta anche alle persone fisiche costituite in giudizio civile per il risarcimento dei danni da reato che agiscano iure successionis, per far valere il diritto risarcitorio già acquisito nella sfera giuridica dei propri danti causa e da questi non esercitato. La distinzione tra azioni iure proprio e azioni iure hereditatis costituisce un’addizione estranea al testo normativo, priva di riscontro letterale e – ove sostenuta – esposta a dubbi di ragionevolezza costituzionale, non incidendo la circostanza dell’esercizio dell’azione da parte dell’originario titolare o del suo erede sulla natura del diritto alla liquidazione pecuniaria del danno.
Il Fatto
In esito all’omicidio di un uomo, avvenuto nel 1977 in un agguato mafioso, alcuni suoi congiunti – figlio, moglie e fratelli – non si costituirono parte civile nel processo penale celebratosi nel 2008, essendo nel frattempo deceduti. Tra il 2012 e il 2015, gli eredi di costoro adirono il Tribunale di Palermo con distinte azioni di condanna nei confronti degli autori del reato, facendo valere il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale o coniugale già acquisito dai loro danti causa e acquistato iure successionis. Il Tribunale accolse le domande.
Sulla scorta di tali provvedimenti, gli aventi causa formularono istanze di accesso al Fondo di rotazione, respinte dal Comitato di solidarietà costituito presso il Ministero dell’Interno sul rilievo che la previsione relativa alle persone costituite in giudizio civile sarebbe limitata alle azioni promosse iure proprio. Il Tribunale di Palermo accolse il ricorso, ma la Corte d’Appello di Palermo riformò integralmente la decisione, ritenendo assorbente la circostanza che i congiunti della vittima non si erano costituiti parte civile nel processo penale né avevano ottenuto sentenza in autonomo giudizio civile.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso, ha escluso che la lettera dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 512/1999 possa fondare la distinzione operata dalla Corte territoriale. La norma, nel senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, attribuisce il diritto di accesso al Fondo ai successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa una sentenza di condanna risarcitoria, sia che questa sia stata ottenuta mediante la costituzione di parte civile nel processo penale, sia mediante l’esercizio dell’ordinaria azione civile.
Il riconoscimento del diritto alle persone fisiche costituite in giudizio civile per il risarcimento dei danni da reati di tipo mafioso, accertati in giudizio penale, opera senza distinzioni tra chi agisce iure proprio e chi agisce iure successionis. L’introduzione in sede esegetica di tale distinzione, osserva la Corte, costituisce un’addizione del tutto estranea al tessuto precettivo della norma ed esorbita dai limiti dell’operazione interpretativa, risultando tanto più ingiustificata in quanto esporrebbe la regola a seri dubbi di costituzionalità per irragionevolezza.
La circostanza che l’esercizio dell’azione risarcitoria sia effettuato dal titolare originario del diritto o da colui che lo abbia acquisito in via ereditaria non incide infatti sulla natura del diritto stesso, quale diritto alla liquidazione pecuniaria della conseguenza pregiudizievole di un evento lesivo costituito da un reato di tipo mafioso. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l’appello del Ministero, compensando integralmente le spese per la peculiarità della questione e l’esito alterno dei gradi di merito.
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Nota della Redazione
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