Cumulabilità tra indennità di mora e sanzione per omesso versamento dell’accisa (Cass. civ. Sez. 5 n. 9079 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accise, l’indennità di mora prevista dall’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 504/1995 ha natura risarcitoria, essendo finalizzata a compensare l’erario per il danno derivante dal tardivo incasso dell’imposta. Detta indennità è, pertanto, cumulabile con la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 d.lgs. n. 471/1997, che ha natura afflittiva e punitiva. Le due disposizioni non sono alternative ma complementari, sicché il cumulo tra sanzione e indennità di mora non solo è possibile ma è dovuto sul piano del diritto positivo. Il principio vale anche nel caso di omesso versamento dell’accisa sull’energia elettrica.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli irrogava nei confronti di una società, attiva nel settore della commercializzazione di energia elettrica, una sanzione pari al 30% ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997 per l’omesso versamento dell’accisa, congiuntamente all’applicazione dell’indennità di mora del 6% prevista dall’art. 3, comma 4, d.lgs. n. 504/1995 e del correlativo avviso di pagamento. La contribuente impugnava gli atti, sostenendo la non cumulabilità tra l’indennità di mora e la sanzione, sulla base di un’interpretazione che qualificava l’indennità come avente natura sanzionatoria.
Sia la Commissione tributaria provinciale di Varese sia la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglievano la tesi della società, annullando gli atti impugnati. Il giudice d’appello, in particolare, riconosceva all’indennità di mora natura sanzionatoria, ritenendo applicabile il principio di specialità e compensando le spese di lite in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente. Avverso tale sentenza, l’Agenzia proponeva ricorso per Cassazione, chiedendo la rimessione della questione alle Sezioni Unite per comporre il contrasto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla contribuente, rilevando come la sentenza impugnata avesse dato conto dell’esistenza di un contrasto interpretativo. L’eccezione fondata sull’art. 360-bis cod. proc. civ. è stata disattesa proprio perché la questione non era stata decisa in modo conforme ad un orientamento consolidato, circostanza comprovata, peraltro, dalla compensazione delle spese disposta dal giudice d’appello.
Nel merito, la Corte ha ripercorso i due contrapposti orientamenti emersi nella giurisprudenza di legittimità. Al più risalente indirizzo, che riteneva l’indennità di mora cumulabile con la sanzione in ragione della loro diversità funzionale (afflittiva l’una, risarcitoria l’altra), si era contrapposta una lettura che, valorizzando la natura speciale della disposizione sulle accise e il principio di specialità, escludeva il cumulo, come affermato da Cass. n. 30034 del 2018 e da Cass. n. 1969 del 2019.
Il contrasto era stato sottoposto ad un approfondito esame, culminato nella sentenza della Corte di cassazione n. 19338 del 2022, che aveva sancito la prevalenza del primo orientamento. Tale pronuncia, confermata da altre decisioni in materia di accise sui prodotti alcoolici, sugli oli lubrificanti e sul gas, ha chiarito che l’indennità di mora, avendo una distinta ed autonoma natura risarcitoria, è cumulabile con la sanzione tributaria generale.
La Sezione ha aderito a tale consolidato indirizzo, evidenziando due ragioni decisive: l’indennità di mora compensa l’erario per il danno derivante dal mancato e tardivo incasso dell’imposta, similmente agli interessi moratori; la sanzione di cui all’art. 13 d.lgs. n. 471/1997 ha invece una funzione punitiva e dissuasiva. La Corte ha infine esteso espressamente il principio all’accisa sull’energia elettrica, anche in caso di omesso versamento, richiamando il testo dell’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 471/1997 ratione temporis vigente, anteriore all’abrogazione ad opera dell’art. 101 d.lgs. n. 173 del 2024 con effetto dal 1° gennaio 2026.
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Nota della Redazione
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