La mancata partecipazione alla mediazione non rende improcedibile la domanda se l’altra parte è comparsa (Cass. civ. Sez. 3 n. 9608 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, non al mero avvio formale. Essa si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, risultanti da procura scritta, anche non autenticata, potendo all’esito manifestare la propria indisponibilità a procedere oltre. La mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori ex art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2010. Ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata.
Il Fatto
L’ente gestore dell’edilizia residenziale pubblica conveniva in giudizio il conduttore per ottenere la convalida dello sfratto per morosità, vantando il mancato pagamento dei canoni di locazione per un lungo arco temporale. Il conduttore si costituiva opponendosi, eccependo tra l’altro la prescrizione parziale dei canoni e la mancata ricezione dell’atto interruttivo, e rappresentava di aver avviato la procedura di mediazione demandata dal giudice, alla quale la controparte non aveva partecipato, limitandosi a dichiarare la propria mancata adesione.
Il tribunale accertava la morosità e dichiarava risolto il contratto, condannando l’ente alla sanzione per la mancata partecipazione alla mediazione. La Corte d’appello rigettava il gravame del conduttore, che proponeva quindi ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione affronta preliminarmente il motivo relativo alla dedotta improcedibilità della domanda per la mancata partecipazione della controparte alla mediazione. Il Collegio ricostruisce il quadro giurisprudenziale formatosi sulla necessaria comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, ferma la possibilità di farsi sostituire da un rappresentante sostanziale munito di procura che attribuisca la reale disponibilità dei diritti controversi.
La presenza del solo difensore, privo di rappresentanza sostanziale, non è sufficiente a soddisfare la condizione di procedibilità. Tuttavia — precisa la Corte — non è richiesto che al primo incontro compaiano entrambe le parti: è sufficiente la comparizione qualificata di almeno una parte, generalmente quella che ha introdotto il procedimento, poiché l’ordinamento non consente alla parte chiamata in mediazione di bloccare l’accesso alla giurisdizione semplicemente non presentandosi.
La condizione di procedibilità è quindi collegata all’esperimento del procedimento di mediazione, che richiede sempre che il primo incontro si tenga e che a esso vi sia la comparizione qualificata di almeno una parte. La mancata comparizione della parte chiamata ha natura doverosa, ma non produce un effetto processuale paralizzante: determina soltanto le sanzioni pecuniarie e le conseguenze probatorie previste dal combinato disposto degli artt. 8, comma 4-bis, e 12-bis del d.lgs. n. 28/2010.
Nel caso di specie, il procedimento era stato ritualmente instaurato e si era svolto con la partecipazione della parte istante, mentre la controparte aveva scelto di non prendervi parte: la condizione di procedibilità doveva pertanto ritenersi avverata. Il Collegio conferma tale lettura con argomenti di natura sistematica e testuale, rilevando che la finalità conciliativa dell’istituto implica un’interazione immediata tra le parti dinanzi al mediatore, che la sola presenza dei difensori non è strutturalmente in grado di assicurare, e che la formula “con l’assistenza degli avvocati” postula una distinzione tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste.
Gli altri motivi vengono dichiarati inammissibili o infondati: la censura sulla determinazione del canone si risolve in una critica all’accertamento di fatto; la contestazione dell’avviso di ricevimento, qualificato come atto pubblico ex art. 2700 c.c., avrebbe richiesto la querela di falso e non il mero disconoscimento della sottoscrizione; l’eccezione relativa alla procedura transattiva regionale, non proposta in primo grado, configura un novum inammissibile in appello ex art. 345 c.p.c., trattandosi di diritto potestativo rimesso all’iniziativa dell’assegnatario.
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Nota della Redazione
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