Inammissibile il ricorso notificato dopo il quinquennio dalla cancellazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 10381 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione notificato dall’Amministrazione finanziaria al difensore dell’ex liquidatore e ultimo legale rappresentante della società estinta dopo la scadenza del termine di differimento quinquennale previsto dall’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014. Il decorso del quinquennio dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese fa venire meno la fictio iuris della sopravvivenza della società e l’ex liquidatore perde ogni potere di rappresentanza, sostanziale e processuale. In tale fase non è applicabile il principio di ultrattività del mandato ad litem, poiché la finzione legale di permanenza in vita della società cessa automaticamente ex lege, senza necessità di dichiarazione del difensore, essendo l’evento rilevabile dagli atti. La notifica dell’impugnazione effettuata dopo la scadenza del termine è pertanto invalida, difettando la capacità processuale del destinatario.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate – Riscossione e l’Agenzia delle entrate ricorrevano per cassazione avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato una cartella di pagamento relativa all’IVA per l’anno 2017. L’atto era stato emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata, cancellata dal registro delle imprese il 6.02.2018 su richiesta depositata il 26.01.2018, e notificato il 3.12.2019 all’ex liquidatore quale ultimo legale rappresentante, ai sensi dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014.
La CTR, nel rigettare l’appello dell’Agenzia, aveva ritenuto che l’aggiunta a penna del nome della persona fisica sulla cartella ingenerasse confusione sul destinatario e confermasse la legittimazione del liquidatore a impugnare, senza pronunciarsi sul difetto dei presupposti per la responsabilità in proprio. Le ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 28 d.lgs. n. 175/2014 e 36 d.P.R. n. 602/1973, nonché la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato, anche d’ufficio, la questione dell’ammissibilità del ricorso, rilevando che il controllo sull’ammissibilità dell’impugnazione deve precedere la verifica sulla proponibilità della domanda originaria, trattandosi di vizi “qualificati” derivanti dal difetto di potestas iudicandi.
Richiamato il consolidato orientamento secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione e la perdita della capacità di stare in giudizio, la Corte ha precisato che l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 introduce una deroga temporanea, differendo al quinquennio gli effetti dell’estinzione ai soli fini della definizione dei rapporti fiscali pendenti. Detta disposizione, di natura sostanziale e priva di efficacia retroattiva, instaura una “finzione legale di mantenimento in vita della società” che consente all’ex liquidatore di conservare tutti i poteri di rappresentanza, sul piano sostanziale e processuale, nei limiti del quinquennio decorrente dalla richiesta di cancellazione.
La pronuncia delle Sezioni Unite n. 3625 del 2025 ha chiarito che, allo scadere del termine, riprende pieno vigore la disciplina dell’art. 2495 cod. civ., con conseguente consolidamento di un fenomeno successorio in favore dei soci, i quali rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente.
Nel caso di specie, la richiesta di cancellazione era stata depositata il 26.01.2018 e il quinquennio era già spirato alla data di notifica del ricorso per cassazione, avvenuta il 5.02.2023. La Corte ha escluso l’applicabilità del principio di ultrattività del mandato ad litem, affermato dalle Sezioni Unite con le pronunce n. 15295 del 2014 e n. 29812 del 2024, in quanto tale principio presuppone un evento interruttivo verificatosi nel corso del processo e rimesso alla scelta discrezionale del difensore. Nel caso del differimento quinquennale, invece, l’evento estintivo si è già consumato con la cancellazione e la finzione legale di sopravvivenza cessa automaticamente alla scadenza del termine, senza necessità di alcuna dichiarazione difensiva.
La notifica del ricorso effettuata quando la fictio iuris era ormai venuta meno risulta quindi effettuata nei confronti di un soggetto estinto e privo di capacità processuale, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione. La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, stante la novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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