Classamento catastale: nessuna motivazione specifica per diversa distribuzione degli spazi (Cass. civ. Sez. 5 n. 10642 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando la differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni. Al contrario, ove la rideterminazione consegua a un mutamento della consistenza o del numero dei vani, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa. La diversa distribuzione degli spazi interni, senza rideterminazione dei vani, non necessita di specifica motivazione. L’annullamento dell’avviso per vizio di motivazione, pur se passato in giudicato, non estende i suoi effetti ad altre controversie tra le stesse parti riguardanti il medesimo rapporto tributario.
Il Fatto
A seguito di una ristrutturazione con diversa distribuzione degli spazi interni, la società contribuente presentava una procedura DOCFA nel 2017 proponendo il passaggio dell’immobile dalla categoria A/7 alla categoria A/8. L’Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento catastale emesso nel 2018, confermava invece la classe A/8, classe 1, ritenendo che le modifiche non avessero determinato variazioni essenziali. La società impugnava l’avviso, ma sia la Commissione Tributaria Provinciale sia la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza depositata il 03.05.2021, respingevano il ricorso, ritenendo motivato l’accertamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina i quattro motivi di ricorso e li ritiene tutti infondati. Sul primo motivo, relativo al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, la Corte chiarisce che la questione della precedente decisione n. 29708 del 2018 richiamata dalla ricorrente non è rilevante, poiché i due procedimenti sono diversi e gli avvisi risultano motivati in modo differente. L’annullamento dell’avviso per vizio di motivazione non estende i suoi effetti ad altre controversie, anche tra le stesse parti, non involgendo il merito della pretesa tributaria.
La Corte conferma l’orientamento consolidato secondo cui, nell’ambito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo quando la differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi dalla diversa considerazione della consistenza e del numero dei vani. Nel caso in esame, invece, la diversa distribuzione degli spazi interni non ha comportato una rideterminazione dei vani catastali, sicché l’avviso risulta adeguatamente motivato con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe, essendo la differenza di rendita riconducibile a una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene.
Sul secondo e terzo motivo, la Corte rileva che la sentenza impugnata ha analizzato tutte le caratteristiche strutturali e dimensionali dell’immobile, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Quanto all’eventuale parco in comune con altre unità abitative, richiamando il precedente delle Sezioni Unite, la Corte osserva che la sua esistenza non preclude di per sé l’inserimento del bene nelle categorie A/7 e A/8, nel concorso con le altre caratteristiche tipologiche.
Infine, sul quarto motivo concernente la motivazione meramente apparente della sentenza, la Corte ricorda che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., che ricorre solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente. Nel caso di specie i giudici di appello hanno evidenziato la legittimità dell’accertamento in relazione ai dati di fatto dell’immobile, escludendo ogni vizio radicale. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e al raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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