L’ordinanza di correzione che riscrive il provvedimento integra errore materiale (Cass. civ. Sez. 5 n. 10852 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. ha natura amministrativa e non giurisdizionale, anche quando instaurata su istanza di parte, poiché non implica l’affermazione di un diritto nei confronti della controparte. L’attività del collegio è strettamente delimitata alla sola rettifica della svista o dell’inesattezza che ha legittimato l’apertura del procedimento. L’ordinanza di correzione non ha natura decisoria, non incide sul contenuto concettuale del provvedimento corretto e non realizza una statuizione sostitutiva, ripetendo da esso la propria validità. Ne consegue che l’ordinanza che non si limiti ad emendare l’errore ma intervenga ulteriormente sul testo o sulla formulazione del provvedimento, riscrivendolo integralmente, integra a sua volta un errore materiale, da correggere con la medesima procedura.
Il Fatto
La Corte di cassazione era chiamata a pronunciarsi su un’istanza volta a correggere l’ordinanza n. 26206/2025, con la quale il collegio era già intervenuto su un precedente provvedimento, l’ordinanza n. 33568/2024.
Quest’ultima, dopo la pubblicazione, era risultata affetta da un errore nella parte in cui individuava l’autorità emittente la sentenza impugnata nella Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, anziché in quella dell’Abruzzo, con erronea indicazione dei relativi estremi. La Cancelleria aveva segnalato la questione, portando all’apertura d’ufficio di un procedimento di correzione. Con l’ordinanza del 2025, tuttavia, il collegio non si era limitato a rettificare l’indicazione errata, ma aveva provveduto a una riscrittura integrale del testo del provvedimento originario.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che l’erronea indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e dell’autorità emittente costituisce senza dubbio un errore materiale, che non incide sul contenuto sostanziale della decisione e che ben può essere corretto con la procedura d’ufficio attivata.
Tuttavia, precisa il collegio, una volta aperto il procedimento, il percorso procedurale è strettamente vincolato: l’attività del giudice deve limitarsi esclusivamente a porre rimedio alla svista o all’inesattezza. La procedura de qua, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 29432 del 14.11.2024, non ha natura giurisdizionale ma amministrativa, e l’ordinanza di correzione non esprime un proprio contenuto precettivo autonomo, ripetendo la propria validità dal provvedimento corretto.
Da ciò discende che qualunque intervento ulteriore sul testo, come l’integrale riscrittura del provvedimento, concretizza un difetto di formulazione esteriore dell’atto scritto, di palese evidenza rispetto alla procedura attivata, e si traduce necessariamente in un nuovo errore materiale.
Nella vicenda in esame, l’ordinanza n. 26206/2025 aveva riscritto l’intera ordinanza n. 33568/2024 in termini ampiamente sovrapponibili ma non identici, travalicando i limiti della rettifica. La Corte ha pertanto disposto che l’unica correzione da apporre al testo originario dell’ordinanza del 2024 è quella relativa all’indicazione della sentenza impugnata: la dicitura errata “sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna n. 618/05/2019 depositata in data 07/10/2019, non notificata” va sostituita con “sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 661/02/2022 depositata in data 09/11/2022, non notificata”.
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Nota della Redazione
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