Partecipazione del coniuge co-venditore all’atto di acquisto e dichiarazione ex art. 179, comma 2, c.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 11599 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di comunione legale tra coniugi, la disposizione transitoria di cui all’art. 3 della legge n. 55 del 2015, che ha modificato l’art. 191, comma 2, c.c. anticipando lo scioglimento della comunione al momento dell’autorizzazione del presidente del Tribunale a vivere separati, non si applica ai giudizi di divisione già pendenti alla data di entrata in vigore della novella, né ai procedimenti di separazione ormai conclusi con sentenza passata in giudicato. Quanto all’esclusione dei beni dalla comunione, ai sensi dell’art. 179, comma 2, c.c., la partecipazione all’atto di acquisto del coniuge non acquirente in qualità di co-venditore non equivale alla dichiarazione espressa di esclusione del bene dal regime legale, non assume valenza confessoria e non esonera il coniuge acquirente dal rendere nell’atto la dichiarazione sulla natura personale dell’acquisto, essendo tale dichiarazione condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’esclusione, occorrendo anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di cui all’art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f), c.c.
Il Fatto
Il Tribunale di Genova, pronunciando sulla domanda di divisione dei beni in comunione legale proposta dall’ex coniuge, dichiarava che un immobile acquistato dal convenuto nel 1983 non era caduto in comunione, mentre disponeva la divisione della casa coniugale acquistata nel 1990. In sede di appello, la Corte di Genova confermava l’esclusione del primo immobile e, in parziale accoglimento del gravame principale, condannava l’attrice al pagamento pro quota dei frutti civili per il godimento esclusivo dell’ex casa coniugale, con decorrenza dalla revoca dell’assegnazione.
Avverso tale sentenza, la soccombente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 1148, 1102, 192 e 194 c.c. quanto alla decorrenza dei frutti civili, e dell’art. 179, comma 2, c.c. quanto all’esclusione dell’immobile dalla comunione, contestando che la propria partecipazione all’atto in qualità di co-venditrice fosse stata equiparata alla dichiarazione espressa di esclusione. Il convenuto resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, invocando l’applicazione del novellato art. 191, comma 2, c.c. per far retroagire lo scioglimento della comunione al momento dell’autorizzazione presidenziale a vivere separati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha affrontato con priorità logica il ricorso incidentale, rigettandolo. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la norma transitoria dell’art. 3 della legge n. 55 del 2015 opera solo per i procedimenti di separazione in corso alla data di entrata in vigore della novella, non potendo rimettere in discussione gli effetti di procedimenti già definiti con sentenza passata in giudicato, in coerenza con il principio di irretroattività di cui all’art. 11 preleggi.
Quanto al primo motivo del ricorso principale, la Corte lo ha ritenuto fondato, enunciando che il comproprietario che abbia goduto esclusivamente del bene comune deve corrispondere agli altri partecipanti i frutti civili non già dalla data della separazione o della revoca dell’assegnazione, bensì dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o di partecipazione al godimento. Ha precisato che, in caso di scioglimento della comunione legale, l’obbligo decorre dalla data di proposizione della domanda di scioglimento, dovendo il giudice di rinvio riesaminare il profilo alla luce di tali principi.
Il secondo motivo è stato parimenti accolto. La Corte ha ricostruito il quadro giurisprudenziale in materia di acquisti di beni personali, ricordando il valore diversamente modulato della dichiarazione del coniuge non acquirente a seconda che l’esclusione dipenda dal prezzo del trasferimento di beni personali o dalla destinazione del bene, nonché la recente pronuncia che esclude portata confessoria alla dichiarazione adesiva quando manchi l’esatta indicazione della provenienza del bene.
Applicando tali coordinate, la Cassazione ha ritenuto erroneo il ragionamento della Corte d’appello, che aveva attribuito alla partecipazione della moglie all’atto, quale co-venditrice, un significato equivalente alla dichiarazione di esclusione ex art. 179, comma 2, c.c., valorizzandola come confessione dell’uso personale del bene e manifestazione di volontà adesiva. Secondo la Corte, in base al chiaro dettato normativo, è imprescindibile che nell’atto di acquisto il coniuge non acquirente dichiari espressamente la natura personale dell’acquisto. La partecipazione all’atto, motivata dal ruolo di co-venditrice, non può essere equiparata a tale dichiarazione né esonerare il coniuge compratore dall’onere di rendere la dichiarazione prevista dall’art. 179 c.c.
La Corte ha infine cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, enunciando il principio di diritto sopra riportato.
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Nota della Redazione
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