Ricorso per cassazione sottoscritto da difensore senza procura: inammissibilità e irrilevanza del deposito di atto tardivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 11790 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., il ricorso per cassazione sottoscritto da un difensore diverso da quello al quale la procura speciale è stata conferita: la sottoscrizione è il necessario nesso di paternità dell’atto processuale, e la sua mancanza non può essere supplita dalla circostanza che il legale sottoscrittore abbia autenticato la firma della parte su una procura rilasciata ad altro professionista. Il ricorso notificato tardivamente da un difensore munito di procura non sana il vizio del precedente atto invalido. La rimessione in termini ex art. 153, comma 2°, c.p.c. presuppone una causa non imputabile caratterizzata da assolutezza, non da mera difficoltà, e grava sulla parte l’onere di provarla.
Il Fatto
La società, incorporante di una società che aveva maturato un ingente credito IVA, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ne aveva contestato l’indicazione nella dichiarazione relativa all’anno 2020, ritenendolo inesistente e applicando le relative sanzioni. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia rigettava l’appello della società, la quale proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, lamentando la violazione delle norme in materia di effetti della fusione e la motivazione apparente della sentenza impugnata.
L’Amministrazione resisteva con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili. Nel giudizio di legittimità emergeva una complessa vicenda processuale: un primo ricorso era stato notificato nell’ultimo giorno utile, ma risultava sottoscritto da un avvocato privo di procura speciale; un secondo ricorso, regolarmente sottoscritto dal difensore munito di procura, era stato notificato il giorno successivo, oltre il termine di decadenza. La società depositava istanza di rimessione in termini, deducendo un malfunzionamento del software di gestione delle notifiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso l’eccezione preliminare dell’Amministrazione riguardante i poteri di rappresentanza dell’institore che aveva rilasciato la procura, ritenendo la procura institoria prodotta idonea a dimostrare il potere di stare in giudizio, con attestazione notarile di identità, qualifica e poteri del legale rappresentante.
Quanto alla rimessione in termini, la Corte ha ricordato che l’istituto, applicabile anche al termine per ricorrere in cassazione, richiede una causa non imputabile che presenti carattere di assolutezza, non una mera difficoltà o impossibilità relativa. Nel caso di specie, la società non aveva fornito prova che il disguido informatico fosse alla base della decadenza, non avendo prodotto la risposta della società che gestisce il software. In ogni caso, la Corte ha ritenuto che un controllo immediato sull’indirizzo PEC di partenza e sulla firma apposta non richiedesse una diligenza superiore alla media, considerato anche che il disguido era già accaduto in passato.
La Corte ha poi distinto i vizi dei due ricorsi. Il primo, notificato tempestivamente il 13/1/2025, era inammissibile perché sottoscritto da un avvocato diverso da quello munito di procura speciale: la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dell’atto e la sua paternità non può desumersi dalla mera autenticazione della firma della parte su una procura conferita ad altro legale. Il secondo ricorso, notificato il giorno successivo dal difensore effettivamente munito di procura, era tardivo, essendo stato superato il termine di decadenza di cui all’art. 325 c.p.c..
La Corte ha infine chiarito che i precedenti giurisprudenziali invocati dalla ricorrente, riferiti a vizi meramente formali, non sono pertinenti: i vizi riscontrati attengono al difetto dello ius postulandi e alla violazione del termine per l’impugnazione, la cui osservanza è indispensabile per il funzionamento del sistema processuale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della società alle spese.
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Nota della Redazione
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