Dichiarazione di parti in luogo del prodotto finito quale introduzione irregolare ex art. 79 CDU (Cass. civ. Sez. V n. 12986 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la dichiarazione doganale abbia ad oggetto singole parti di un prodotto finito, presentate smontate e dichiarate separatamente, mentre l’operazione, considerata nel suo complesso e alla luce di fattori oggettivi, riguarda un prodotto completo che necessita del solo assemblaggio, la condotta integra un’introduzione irregolare ai sensi dell’art. 79, par. 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU). In tale ipotesi, la violazione delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata, di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/1987, determina il sorgere dell’obbligazione doganale, che prescinde dalla validità formale della dichiarazione. È debitore dell’obbligazione doganale, ai sensi dell’art. 79, par. 3, CDU, non solo il dichiarante, ma anche chiunque abbia partecipato all’operazione di introduzione irregolare, essendo a tal fine richiesto il concorso di una condizione oggettiva (la partecipazione all’introduzione) e di una soggettiva (la consapevolezza, o la conoscibilità secondo ragione, dell’inosservanza degli obblighi doganali). La fattispecie si distingue dall’elusione fiscale, configurando piuttosto un’ipotesi di evasione, atteso che la dichiarazione di singoli componenti in luogo del prodotto finito viola direttamente gli obblighi di classificazione doganale.
Il Fatto
Il contribuente, operante come broker, ricorreva in cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’atto impositivo era conseguente alla riclassificazione doganale di merci importate, qualificate come biciclette a pedalata assistita finite (e-bike), con applicazione di maggiori dazi e IVA.
L’Amministrazione aveva contestato il meccanismo secondo cui le parti di e-bike, smontate durante il trasporto, venivano dichiarate separatamente in distinte dichiarazioni di importazione, in singole voci tariffarie, al fine di eludere l’applicazione della regola generale 2A della nomenclatura combinata. Tale regola impone di classificare come prodotto finito l’oggetto presentato smontato o non montato. La CGT2, accogliendo l’appello dell’Agenzia, aveva ritenuto sussistente la responsabilità del contribuente per i dazi doganali, ravvisando un’ipotesi di introduzione irregolare ai sensi dell’art. 79 CDU.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha preliminarmente chiarito la natura della fattispecie, escludendo che si trattasse di un’ipotesi di abuso del diritto. La condotta contestata non consisteva in un’operazione elusiva, bensì nella violazione degli obblighi di dichiarazione doganale: la dichiarazione di singole parti, in luogo del prodotto finito, integrava un’ipotesi di evasione, in quanto l’operazione complessiva avrebbe dovuto essere dichiarata come importazione di e-bike complete.
Quanto all’individuazione del debitore, la Corte ha ricordato che l’obbligazione doganale per introduzione irregolare sorge ai sensi dell’art. 79 CDU — norma corrispondente all’abrogato art. 202 del codice doganale comunitario — quando l’introduzione avviene in violazione degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale, ivi incluse le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. In tali ipotesi, il fatto generatore dell’imposta prescinde dall’esistenza di una valida dichiarazione doganale, essendo configurabile una dichiarazione aliud pro alio o fittizia, equiparata alla non dichiarazione.
La Suprema Corte ha quindi confermato che, ai sensi dell’art. 79, par. 3, CDU, la qualifica di debitore richiede due condizioni: una oggettiva, consistente nella partecipazione, a qualsiasi titolo, all’introduzione irregolare, e una soggettiva, rappresentata dalla consapevolezza o dalla conoscibilità secondo ragione dell’inosservanza. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva accertato, con valutazione sottratta al sindacato di legittimità, la sussistenza di entrambe le condizioni in capo al ricorrente, sulla base del carteggio intercorso e del ruolo svolto nella facilitazione dei rapporti con i fornitori.
La Corte ha infine disatteso le ulteriori doglianze relative alla prescrizione, al contraddittorio e al giudicato esterno. Quanto alla prescrizione, ha ritenuto corretta l’applicazione del termine settennale di cui all’art. 84 TULD, come modificato dalla legge n. 37/2019, in presenza di un comportamento penalmente perseguibile. Quanto al giudicato, ha escluso che su una perizia di parte, quale prova atipica, possa formarsi alcun accertamento idoneo a produrre effetti preclusivi.
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Nota della Redazione
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