Notifica del ricorso per cassazione a soggetto non parte: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. 5 n. 13370 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di chi non sia stato parte del giudizio di merito, difettando il soggetto evocato della legittimazione a resistere. La mancata notificazione dell’atto alla parte legittimata nel termine di legge comporta la decadenza dal potere di impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’avviso di accertamento con cui, per l’anno d’imposta 2010, erano state riprese a tassazione somme a titolo di IVA per l’uso di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti.
Sia la Commissione tributaria provinciale di Roma sia la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettavano il ricorso. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, notificando l’atto all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, soggetto rimasto estraneo ai precedenti gradi di giudizio, e non all’Agenzia delle Entrate, che era stata la controparte nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che il ricorso è stato diretto e notificato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico autonomo e distinto dall’Agenzia delle Entrate, la quale sola era stata parte del giudizio di merito.
La decisione richiama il principio secondo cui la qualità di parte legittimata a proporre impugnazione o a resistervi spetta ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel previo giudizio di merito. Ne deriva l’inammissibilità dell’impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che furono parti nel giudizio di merito, rilevabile anche d’ufficio.
La Corte esclude che la costituzione in cassazione dell’Agenzia delle Entrate, avvenuta dopo che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione le aveva trasmesso l’atto, possa sanare il vizio. Nel caso di specie non viene in rilievo una questione di nullità della notificazione, ma di decadenza dal potere di impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Quanto alla corretta individuazione del destinatario dell’atto, la Corte richiama la ratio dell’art. 4 della legge n. 260 del 1958, che non può trovare applicazione quando il ricorso sia notificato a un soggetto diverso dalla parte processuale già identificata nei precedenti giudizi di merito, come nel caso in esame, in cui la parte non versava in condizioni di obiettiva difficoltà di individuazione.
La Corte dichiara quindi il ricorso inammissibile. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese e delle somme ex art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c. segue alla definizione del giudizio in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
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Nota della Redazione
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