Istanza di prelievo quale condizione soggettiva di ammissibilità dell’equa riparazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 14125 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, l’ammissibilità della domanda proposta ai sensi della l. n. 89/2001 è condizionata alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, di aver previamente esperito il rimedio preventivo dell’istanza di prelievo di cui all’art. 71-bis cod. proc. amm. Il requisito ha natura soggettiva: non può essere soddisfatto dall’istanza depositata dalla controparte, difettando la riferibilità della sollecitazione a colui che successivamente agisce per l’indennizzo. La mera istanza di fissazione dell’udienza non è equiparabile all’istanza di prelievo, atteso che solo quest’ultima postula un esito definitorio del giudizio amministrativo in forma semplificata in camera di consiglio.
Il Fatto
Alcuni soggetti adivano la Corte d’appello di Roma per ottenere, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’indennizzo per l’eccessiva durata di un giudizio svoltosi dinanzi al TAR Lazio. Nel giudizio presupposto erano state depositate dalle parti istanze di fissazione dell’udienza e istanze di prelievo. La Corte territoriale dichiarava inammissibile la domanda, ritenendo non soddisfatto il requisito di ammissibilità dell’equa riparazione. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli infondati. Ha preliminarmente richiamato la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, l. n. 89/2001, affermando la preferibilità dei rimedi preventivi rispetto a quelli indennitari.
Quanto al primo profilo di doglianza, relativo alla riferibilità soggettiva dell’istanza di prelievo, la Suprema Corte ha evidenziato come la formulazione letterale della norma non lasci dubbi: è il soggetto che propone la domanda di equa riparazione a dover dimostrare di aver previamente esperito i rimedi che la legge gli offre. Tale interpretazione è supportata, a contrario, dal confronto con la disciplina previgente, in cui la provenienza soggettiva dell’istanza era irrilevante, mentre nel testo vigente emerge l’intentio legis di attribuire rilievo alla riferibilità della sollecitazione al futuro richiedente l’indennizzo.
In relazione al secondo profilo, la Corte ha escluso l’equiparabilità dell’istanza di fissazione dell’udienza all’istanza di prelievo, in quanto solo quest’ultima, ai sensi dell’art. 71-bis cod. proc. amm., postula la possibile definizione del giudizio in forma semplificata in camera di consiglio. Il precedente giurisprudenziale richiamato dai ricorrenti è stato ritenuto non pertinente, riferendosi a un diverso istituto volto ad evitare la perenzione del ricorso.
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Nota della Redazione
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