L’illecito per la realizzazione di una pista di motocross senza VIA ha natura permanente (Cass. civ. Sez. 2 n. 16004 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione e il mantenimento di un’opera, come una pista di motocross, senza la previa sottoposizione alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA integra un illecito permanente, poiché la condotta illecita non si esaurisce con l’atto iniziale di costruzione ma si protrae finché l’opera continua a esistere e a produrre effetti in assenza della valutazione ambientale. In ragione di tale natura, la disciplina sanzionatoria applicabile è quella in vigore al momento dell’adozione del provvedimento sanzionatorio, non ponendosi una questione di irretroattività della norma sfavorevole, atteso che nelle sanzioni amministrative non vige il divieto di retroattività previsto dall’art. 25 Cost. solo per le leggi penali. Dalla natura permanente dell’illecito consegue che, per le persone giuridiche, risponde non solo chi era in carica al momento della realizzazione dell’opera, ma anche il legale rappresentante in carica durante la permanenza dell’illecito, avendo questi il potere-dovere di far cessare la situazione antigiuridica, conformemente al principio affermato da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 4/2020.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società sportiva dilettantistica proponeva opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione con cui la Regione aveva comminato la sanzione pecuniaria di euro 35.000,00 per aver realizzato, in violazione dell’art. 29, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, una pista di motocross senza la previa sottoposizione alla procedura di assoggettabilità a VIA. La ricorrente deduceva la propria buona fede e quella della società, nonché la circostanza che la norma invocata, introdotta dal d.lgs. n. 104/2017, fosse entrata in vigore solo successivamente alla realizzazione della pista, avvenuta negli anni 2004-2005.
Il Tribunale rigettava il ricorso, qualificando la violazione come illecito permanente. La Corte d’appello confermava la decisione, escludendo la violazione del principio di irretroattività e ritenendo legittima l’irrogazione della sanzione al legale rappresentante in carica al momento dell’accertamento. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione su tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, preliminarmente, ha rilevato un errore nella sentenza impugnata laddove questa aveva individuato la condotta illecita non nella realizzazione della pista ma nello svolgimento di lavori di movimentazione del terreno. Dall’esame del verbale di accertamento emergeva infatti che la violazione contestata riguardava proprio la realizzazione dell’opera senza VIA. Ciononostante, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dell’illecito come permanente, richiamando la distinzione, operata dalle Sezioni Unite n. 23763 del 2011, tra illecito istantaneo ad effetti permanenti, in cui la condotta si esaurisce in un momento preciso ma gli effetti perdurano, e illecito permanente, in cui la condotta stessa si protrae nel tempo mantenendo uno stato di fatto illecito.
La Corte ha precisato che la normativa sulla VIA non si limita a vietare la costruzione senza verifica, ma impone che l’opera non possa essere mantenuta senza la valutazione ambientale. L’obbligo è quindi continuativo: l’opera deve essere conforme per tutta la sua esistenza. Ne consegue che, finché la pista rimane in esercizio senza VIA, la condotta illecita continua a rinnovarsi ogni giorno. La Corte ha richiamato il costante orientamento della giustizia amministrativa, da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 4 del 2020 alla più recente giurisprudenza, nonché Cass. pen., Sez. III, n. 35128 del 2024, che ha qualificato la realizzazione di una pista di motocross senza permesso di costruire come illecito edilizio permanente, trattandosi di modificazione stabile dello stato dei luoghi.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che in tema di sanzioni amministrative l’autore della violazione è la persona fisica, mentre la qualità di organo o rappresentante della persona giuridica rileva solo per la responsabilità solidale ex art. 6 l. n. 689/1981. Tuttavia, nel caso di illecito permanente, risponde chi ha il potere di impedire la prosecuzione della condotta illecita: ogni legale rappresentante che si succede nel tempo assume l’obbligo di far cessare la situazione antigiuridica, potendo quindi essere legittimamente destinatario della sanzione.
Infine, il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione della censura motivazionale in presenza di doppia conforme e, comunque, infondato nel merito: le autorizzazioni comunali richiamate riguardavano interventi diversi dalla pista, e il Comune non era comunque il soggetto competente a rilasciare il provvedimento conclusivo della procedura di screening, sicché non era configurabile alcun legittimo affidamento. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna alle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.