Prevenzione tra cause identiche e tempestività dell’eccezione di prescrizione (Cass. civ. Sez. 3 n. 16264 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti introdotti con atto di citazione, la pendenza della lite si determina con la notificazione dell’atto introduttivo alla controparte e non con la successiva iscrizione a ruolo. Detto criterio vale anche per individuare il giudizio preveniente tra cause oggettivamente e soggettivamente identiche pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, fattispecie disciplinata dall’art. 273 c.p.c. e non dall’istituto della litispendenza ex art. 39 c.p.c. Ne consegue che, ove la prima citazione non sia stata seguita da iscrizione a ruolo, il giudizio riassunto costituisce prosecuzione di quello già pendente, con la conseguente tempestività delle eccezioni processuali ivi proposte per la prima volta.
Il Fatto
Una società, cessionaria di un credito commerciale, agiva in giudizio per ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di una donazione di nuda proprietà di due immobili, intervenuta tra la debitrice e la figlia, con riserva di usufrutto vitalizio a favore della donante e del coniuge.
La società attrice notificava un primo atto di citazione, non seguito da iscrizione a ruolo, e poi un secondo atto di contenuto identico, regolarmente iscritto. Nel giudizio così instaurato si costituiva solo il coniuge della donante, rimasta contumace. Il primo giudizio veniva successivamente riassunto e iscritto a ruolo; in tale sede il coniuge sollevava per la prima volta l’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria ex art. 2903 c.c. I due procedimenti, di contenuto identico, venivano riuniti. Il tribunale respingeva l’eccezione, ritenendola tardiva, e accoglieva la domanda. La corte d’appello confermava la decisione, sul presupposto che l’eccezione non potesse essere proposta nel giudizio riassunto e poi riunito, non potendo la riunione superare le decadenze già maturate nel giudizio introdotto per primo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione è chiamata a stabilire il criterio di prevenzione tra due cause identiche, di cui la prima introdotta mediante notificazione dell’atto di citazione ma non iscritta a ruolo, e le conseguenti implicazioni sulla tempestività delle eccezioni processuali.
Il Collegio opera una preliminare distinzione: se le cause identiche pendono dinanzi a uffici giudiziari diversi, trova applicazione l’istituto della litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c.; se invece pendono dinanzi al medesimo ufficio, non venendo in rilievo una questione di competenza, la fattispecie è disciplinata dall’art. 273 c.p.c., che impone la riunione dei procedimenti per assicurare l’economia processuale ed evitare il rischio di giudicati contrastanti, secondo un consolidato orientamento del giudice di legittimità.
Il principio dirimente, affermato dalla Corte, è che nei procedimenti introdotti con atto di citazione la pendenza della lite si determina con la notificazione dell’atto introduttivo alla controparte e non con la successiva iscrizione a ruolo. Tale criterio, di carattere generale, vale anche ai fini dell’individuazione del giudizio preveniente tra cause identiche.
La corte territoriale ha quindi errato nell’individuare il giudizio introdotto per primo sulla base della data di iscrizione a ruolo, anziché di quella della notificazione dell’atto di citazione. Da questo erroneo presupposto è derivata l’applicazione del divieto di elusione delle preclusioni processuali in assenza del relativo presupposto: nel giudizio introdotto con la prima notificazione, da considerarsi preveniente, non era maturata alcuna preclusione, sicché l’eccezione di prescrizione, sollevata nel giudizio riassunto, doveva ritenersi tempestiva.
La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame facendo applicazione del principio indicato e statuirà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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Nota della Redazione
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