Risoluzione per reciproche domande e decorrenza degli effetti restitutori (Cass. civ. Sez. 2 n. 16917 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di reciproche domande di risoluzione contrattuale fondate da ciascuna parte sull’inadempimento dell’altra, il giudice, ove accerti l’inesistenza di specifici addebiti, non può pronunciare la risoluzione per colpa ma deve dare atto dell’impossibilità dell’esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c., pronunciando comunque la risoluzione con gli effetti di cui all’art. 1458 c.c.; le due contrapposte manifestazioni di volontà, dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto, non integrano un mutuo consenso negoziale risolutorio, sicché non si configura ultra petita la pronuncia che dichiara risolto il contratto. In tema di preliminare di vendita immobiliare, la risoluzione conseguente alle reciproche domande, poi respinte, decorre dal momento dell’introduzione dell’ultima di queste, risultando il requisito della forma scritta rispettato dalla presentazione delle domande con le modalità processuali.
Il Fatto
Il promissario acquirente e la moglie, immessa nel possesso dell’immobile, avevano convenuto in giudizio il promittente venditore per sentire accertare l’inadempimento del preliminare di compravendita. Il promissario acquirente aveva svolto domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore. Dopo una complessa vicenda processuale, la Corte di cassazione, con sentenza n. 654 del 2017, aveva cassato con rinvio, ritenendo estranea all’oggetto del giudizio ogni questione sulla risoluzione per colpa e lesiva del sinallagma la condanna alla restituzione dell’immobile senza la previsione della restituzione del prezzo versato.
Il giudice del rinvio aveva confermato la risoluzione del preliminare, escludendo la colpa delle parti, condannando la detentrice a rendere l’immobile e il venditore a pagare una somma a titolo di canoni di locazione. Avverso tale sentenza, i promissari acquirenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato i primi due motivi, affermando che la pronuncia di risoluzione senza colpa non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La qualificazione giuridica dei fatti operata dal giudice, pur diversa dalla prospettazione delle parti, attribuisce un bene della vita omogeneo e ridimensionato rispetto a quello richiesto: le reciproche domande di risoluzione per inadempimento non accolte manifestano la volontà di entrambi i contraenti di sciogliere il rapporto, rendendo legittima la declaratoria ex art. 1453, comma 2, c.c.
Quanto alla dedotta necessità della forma scritta per il mutuo dissenso, la Corte ha precisato che la pronuncia trova fondamento negli atti processuali, nel cui ambito le domande risolutorie sono state proposte. La pendenza di un giudizio per l’esecuzione in forma specifica è stata ritenuta priva di rilievo, non ponendosi un problema di contrasto di giudicati.
Il terzo motivo è stato accolto limitatamente alla decorrenza del diritto risarcitorio. La mancata tempestiva restituzione della res dopo la risoluzione genera un autonomo diritto al risarcimento del danno, ma il dies a quo non può coincidere né con la stipula del preliminare né con il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa. Gli effetti della risoluzione per mutuo dissenso decorrono ex nunc, dal momento dell’incontro delle volontà risolutorie, ossia dalla proposizione della domanda riconvenzionale successiva a quella dell’attore: la corte territoriale, computando il periodo dalla consegna del bene, non ha fatto corretta applicazione di tale principio.
La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, con fissazione dei principi di diritto sopra enunciati.
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Nota della Redazione
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