Negatoria servitutis: la legittimazione passiva spetta all’ente erogatore del servizio, non al singolo utente (Cass. civ. Sez. 2 n. 17264 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie concernenti la servitù relativa alle tubazioni attraverso le quali ha luogo l’erogazione dei servizi di acqua, gas e luce, la legittimazione passiva all’azione di negatoria servitutis spetta esclusivamente all’ente gestore del servizio, e non al singolo utente o comproprietario del muro. Tale principio trova fondamento nella circostanza che è l’impianto di distribuzione a costituire il fondo dominante, il cui proprietario va identificato nell’ente erogatore del servizio, senza che rilevino le peculiarità del caso concreto o la vigenza del sistema tavolare.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile aveva agito in giudizio nei confronti del comproprietario del muro e della società erogatrice del servizio elettrico, chiedendo la rimozione di un contatore domestico installato in una nicchia ricavata nel muro stesso, nonché il risarcimento dei danni. Il tribunale aveva respinto le domande, ritenendo la società unico legittimato passivo ma dichiarando inammissibile la domanda nei suoi confronti in quanto proposta tardivamente. La Corte d’appello, riformando parzialmente la decisione, aveva invece affermato la legittimazione passiva del solo utente che aveva autorizzato l’installazione, respingendo nel merito la domanda di negatoria per sopravvenuta rimozione del contatore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso principale, censurando la sentenza impugnata per essersi discostata dal consolidato orientamento di legittimità. Secondo tale principio, la legittimazione a resistere nelle controversie sulla servitù riguardante le tubazioni per l’erogazione di acqua, gas e luce è dell’ente gestore del servizio, nei cui confronti va dispiegata la domanda di negatoria. La Corte ha precisato che l’applicazione del principio non risente delle peculiarità del caso concreto né della vigenza del sistema tavolare, poiché il suo fondamento risiede nella circostanza fattuale che è l’impianto di distribuzione a costituire il fondo dominante, il cui proprietario va identificato nell’ente erogatore del servizio.
In linea di consequenzialità logica, la Corte ha esaminato il primo motivo del ricorso incidentale, riguardante l’omessa pronuncia sulla domanda di rivendica della porzione di muro. Dall’esame dell’atto introduttivo, consentito dalla deduzione di un error in procedendo, è emerso che l’attrice aveva avanzato in via principale una domanda di rivendica della porzione del muro nella quale era stata installata la nicchia, domanda contrastata dal convenuto che ne assumeva la propria proprietà esclusiva o la comproprietà con terzi.
La Corte ha rilevato che su tale domanda, nonché sul motivo di appello che ne denunciava il trascurato esame, la sentenza impugnata aveva omesso di statuire. L’affermazione della Corte territoriale circa la mancanza di interesse all’accertamento del diritto dominicale sulla nicchia è stata ritenuta erronea, in quanto vertendo esclusivamente sull’actio negatoria servitutis, non conteneva alcun argomento dal quale potesse desumersi un incidentale accertamento della proprietà della porzione di muro.
La Corte ha quindi accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e il ricorso incidentale, cassando la sentenza con rinvio al giudice a quo in diversa composizione per il riesame della vicenda, sia in relazione all’individuazione del legittimato passivo dell’azione di negatoria sia allo scrutinio della domanda di rivendica originariamente formulata.
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Nota della Redazione
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