Notifica alla sede della società e presunzione di addetto alla ricezione (Cass. civ. Sez. 2 n. 17753 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della regolarità della notifica ex art. 145, comma 1, c.p.c. è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria in modo non occasionale, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, sebbene provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ove dalla relata di notifica risulti la presenza del consegnatario nella sede, deve presumersi che sia addetto alla ricezione, salvo che la persona giuridica dimostri di non avergli attribuito alcun incarico. La ritualità della notifica del verbale di violazione, nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, forma oggetto di accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il cui convincimento non è sindacabile in cassazione se non per i vizi di motivazione. La disciplina sulla conclusione del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 non si applica alle sanzioni amministrative, trovando applicazione il termine quinquennale di cui all’art. 28 della legge n. 689/1981.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante della società, aveva proposto opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione con cui gli era stata comminata una sanzione pecuniaria per aver trasferito una somma di denaro mediante assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ma la Corte di Appello, adita dal Ministero, aveva riformato la decisione, condannando gli originari opponenti al pagamento delle spese. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, i ricorrenti lamentavano la violazione degli artt. 14 della legge n. 689/1981 e 139 c.p.c., deducendo che la notifica dell’atto di contestazione fosse stata eseguita a soggetto non abilitato a riceverlo e che l’ordinanza-ingiunzione fosse tardiva.
La Corte ha ritenuto la censura infondata, richiamando il principio secondo cui, per la regolarità della notifica ex art. 145, comma 1, c.p.c., è sufficiente che il consegnatario sia stato reperito presso la sede della società, dovendosi presumere, salvo prova contraria, che fosse addetto alla ricezione degli atti. La prova fornita dai ricorrenti, consistente nella mera non coincidenza del soggetto con altre persone, non era idonea a superare tale presunzione, non escludendo la presenza di altri soggetti abilitati. Per la notifica al ricorrente in proprio, la Corte ha ribadito che la ritualità della notifica costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione.
Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 16 della legge n. 689/1981 per non aver potuto accedere al pagamento in misura ridotta, è stato dichiarato inammissibile in conseguenza del rigetto del primo motivo, essendo la mancata definizione agevolata una scelta della parte interessata.
Quanto al terzo motivo, incentrato sul superamento del termine di 240 giorni previsto dall’art. 145 del T.U.B., la Corte ne ha affermato l’inammissibilità. Ha osservato che la questione era stata originariamente posta con riferimento alla legge n. 241/1990 e che, in ogni caso, la disciplina del T.U.B. non si applica alla fattispecie, riguardando l’attività bancaria e non l’atto dispositivo del privato. Ha inoltre precisato che il termine di conclusione del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 non è applicabile alle sanzioni amministrative, in quanto la legge n. 689/1981 costituisce un sistema organico e compiuto, trovando applicazione il termine quinquennale di cui all’art. 28 della stessa legge. Nella specie, essendo l’ordinanza-ingiunzione stata notificata nel 2016 a fronte di una contestazione del 2013, il termine era stato rispettato.
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Nota della Redazione
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