Foro della successione e attrazione della revocatoria di atti dispositivi su beni ereditari (Cass. civ. Sez. 2 n. 17984 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza, il cumulo in un unico atto di citazione della domanda di divisione ereditaria e della azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto atti di disposizione di beni ereditari determina l’attrazione di quest’ultima nel foro speciale ed esclusivo dell’apertura della successione di cui all’art. 22 c.p.c. La domanda di revocatoria, ove funzionalmente strumentale alla divisione e diretta alla ricostituzione della massa ereditaria, deve qualificarsi accessoria rispetto alla domanda di divisione, che assume rilievo di domanda principale ai fini dell’individuazione del giudice competente. Ne consegue l’applicabilità del criterio della vis attractiva del foro successorio, che prevale sui criteri ordinari di cui agli artt. 18-20 c.p.c., non potendo attribuirsi alla revocatoria natura pregiudiziale rispetto alla divisione.
Il Fatto
Un soggetto conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Teramo i propri familiari e una società, proponendo una pluralità di domande: accertamento dell’assenza di disposizioni testamentarie e dell’apertura della successione, azione revocatoria di un atto di compravendita immobiliare e di una cessione di quote sociali, declaratoria di indegnità a succedere, nonché domanda di divisione giudiziale dell’asse ereditario, con richiesta di restituzione dei beni e delle somme acquisiti dai convenuti.
Nel costituirsi, i convenuti eccepivano l’incompetenza per territorio del Tribunale adito, indicando come competente il Tribunale di Monza, luogo di apertura della successione. La società convenuta eccepiva altresì la competenza in favore del tribunale, stante la clausola compromissoria prevista nello statuto sociale. Il Tribunale di Teramo, ritenuta la domanda di divisione quale principale e le altre domande accessorie e funzionali alla ricostituzione della massa ereditaria, dichiarava la propria incompetenza per territorio, indicando il Tribunale di Monza quale giudice competente. Avverso tale ordinanza veniva proposto regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi di ricorso, tutti incentrati sull’erronea applicazione dell’art. 22 c.p.c. e sulla mancata considerazione del rapporto di pregiudizialità logico-giuridica che legherebbe l’azione revocatoria alla domanda di divisione. Il ricorrente sosteneva che la causa pregiudiziale, identificata nella revocatoria, avrebbe dovuto prevalere su quella principale della divisione, con conseguente spostamento della competenza secondo i criteri ordinari.
La Suprema Corte ha preliminarmente richiamato i propri precedenti in materia, affermando che la domanda di divisione ereditaria rientra nella competenza del foro dell’apertura della successione ex art. 22 c.p.c., il quale si applica a tutte le controversie tra coeredi funzionalmente collegate alla divisione. Ha inoltre ribadito che, quando più domande sono oggettivamente connesse, la competenza va individuata avendo riguardo alla domanda principale, secondo il criterio della vis attractiva del giudice competente per la causa principale.
Nel caso di specie, la Corte ha qualificato la domanda di divisione come domanda principale, essendo tutte le altre domande dirette alla ricostituzione della massa ereditaria asseritamente depauperata. L’azione revocatoria, avente funzione ancillare e preparatoria rispetto alla divisione, è stata ritenuta accessoria e, pertanto, attratta dalla competenza del giudice della successione. Il vincolo di accessorietà, ex art. 31 c.p.c., ricorre quando tra le domande esista un rapporto di conseguenzialità logico-giuridica tale che la pretesa accessoria trovi il suo titolo e la sua ragione giustificatrice nella pretesa principale.
Conseguentemente, la Corte ha escluso la configurabilità di un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra revocatoria e divisione, nonché la possibilità di disporre la separazione delle cause, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 104, secondo comma, c.p.c. Il regolamento di competenza è stato rigettato, con dichiarazione della competenza territoriale del Tribunale di Monza e condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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