Ammortamento dei macchinari concessi in comodato ai clienti (Cass. civ. Sez. 5 n. 18431 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, qualora un imprenditore abbia affidato a terzi in comodato dei macchinari, conservandone la proprietà, i costi sostenuti per il loro acquisto possono essere ammessi all’ammortamento anche quando i beni non siano impiegati dal comodatario in una attività di produzione esternalizzata. È sufficiente che i macchinari, collocati presso clienti o terzi, siano destinati a favorire il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali e una maggiore diffusione sul mercato dei prodotti dell’impresa comodante, concorrendo così alla realizzazione del programma economico dell’impresa. La deducibilità è subordinata alla rigorosa verifica, rimessa al giudice del merito, della concreta inerenza dei beni all’attività produttiva, secondo il principio per cui il costo è correlato in senso ampio all’impresa quando è sostenuto per svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili.
Il Fatto
La società contribuente — all’epoca dei fatti denominata diversamente e incorporante una società precedente — impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2002, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA, contestando, tra l’altro, la deducibilità delle quote di ammortamento per alcuni macchinari “chiudi contenitori”, concessi in comodato gratuito a vari clienti.
La Commissione tributaria provinciale aveva annullato parzialmente l’atto impositivo, ritenendo fondato esclusivamente il rilievo sui costi per ammortamenti. L’appello dell’Amministrazione era stato respinto in secondo grado, ma la sentenza era stata cassata con rinvio da questa Corte per motivazione apparente. Nel giudizio di rinvio, la CTR del Lazio accoglieva invece l’appello dell’Amministrazione, confermando l’indeducibilità degli ammortamenti sul presupposto che i macchinari non fossero utilizzati nell’attività aziendale ma concessi in comodato ai clienti.
La Motivazione della Corte
La Corte, dopo aver esaminato i motivi relativi alla motivazione della sentenza impugnata, ha accolto le censure riguardanti l’omessa pronuncia su alcune contestazioni — cessioni di campionature gratuite, indeducibilità dei costi per materie prime e per servizi, indetraibilità dell’IVA su alcuni riaddebiti — rilevando l’assenza di qualsiasi riferimento e di alcuna valutazione su tali questioni.
Nel merito, con riguardo all’ottavo motivo, la Corte ha affermato che l’art. 102, comma 1°, d.P.R. n. 917/1986 consente la deduzione delle quote di ammortamento per i beni materiali strumentali all’esercizio dell’impresa, senza richiedere che essi siano fisicamente collocati presso il contribuente. I macchinari concessi in comodato possono mantenere la natura di beni strumentali quando risultino impiegati per il raggiungimento dello scopo dell’impresa, che è quello di produrre utili.
Richiamando i precedenti secondo cui sono deducibili i costi per macchinari affidati a terzi in comodato in caso di produzione esternalizzata, la Corte ha esteso il principio. Ha ritenuto infatti che la categoria dei beni strumentali comprenda anche quelli utilizzati dal comodatario per un miglior utilizzo dei prodotti forniti dall’imprenditore, poiché tali beni favoriscono il consolidamento dei rapporti commerciali e la diffusione sul mercato dei prodotti, risultando in concreto inerenti all’attività.
Sulla base di tali premesse, la Corte ha enunciato il principio di diritto sopra riportato, subordinando la deducibilità alla rigorosa verifica della sussistenza delle condizioni indicate, da effettuarsi da parte del giudice del merito.
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Nota della Redazione
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