Esonero dalla garanzia IVA di gruppo riferito al soggetto che compensa (Cass. civ. Sez. 5 n. 18588 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione dell’IVA di gruppo, l’esonero dalla prestazione della garanzia per la compensazione delle eccedenze di credito delle società controllate o della controllante con le posizioni debitorie risultanti dai saldi delle altre società del gruppo, previsto dall’art. 38-bis, settimo comma, lett. a), d.P.R. n. 633/1972 nel testo ratione temporis applicabile, si riferisce al soggetto che opera la compensazione in quanto tale e non all’attività svolta. Ne consegue che, ai fini del computo del termine quinquennale, non si tiene conto del subentro nell’attività a seguito di cessione d’azienda.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un atto di recupero del credito IVA nei confronti di una società contribuente, per l’anno d’imposta 2012, contestando l’indebita compensazione del credito IVA trasferito dalla controllata nell’ambito della dichiarazione IVA infragruppo. L’atto si fondava sulla mancata prestazione della garanzia, sulla mancanza dell’autocertificazione di contribuente virtuoso e sulla ritenuta assenza del requisito dell’esercizio quinquennale dell’attività da parte della società controllata.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo, con applicazione del principio della ragione più liquida, che non fosse stato instaurato il contraddittorio e che la controllata, subentrata in un ramo di attività già svolto dalla capogruppo, potesse rientrare tra i cd. contribuenti virtuosi. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 sul contraddittorio endoprocedimentale. Il suo svolgimento non richiede formalità particolari né è a forma vincolata, essendo sufficiente assicurarne l’effettività, indipendentemente dagli strumenti adottati. Nel caso di specie, le memorie depositate dalla società dimostravano che essa aveva preso specifica posizione sulle questioni controverse, sicché il contraddittorio si era in concreto realizzato. Non è inoltre necessario che l’amministrazione replichi alle difese del contribuente prima di emettere l’atto impositivo.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha esaminato il quadro normativo del meccanismo dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 e all’art. 6, comma 3, d.m. 13/12/1979, chiarendo che la prestazione della garanzia, in alternativa al versamento degli importi, è richiesta anche per la compensazione delle eccedenze risultanti dalla dichiarazione annuale e che i requisiti di esenzione di cui all’art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972 si applicano anche alla dichiarazione IVA infragruppo, avuto riguardo alla disciplina vigente ratione temporis.
Nel merito, la Corte ha escluso l’interpretazione estensiva accolta dalla CTR volta a parificare la continuità dell’esercizio dell’attività da parte di soggetti diversi. In ambito tributario, il reddito è imputato a un determinato soggetto e la continuità dell’attività attraverso l’azienda assume rilievo solo in termini economici, non ai fini della norma fiscale. La soggettività delle singole società resta distinta anche nel gruppo, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
La ratio dell’esenzione dalla garanzia è quella di agevolare i soggetti muniti di peculiari garanzie di patrimonializzazione, stabilità e affidabilità, sicché i requisiti che la integrano — attività esercitata da almeno cinque anni, assenza di avvisi di accertamento, patrimonio netto e versamento dei contributi — devono essere riferiti a un medesimo soggetto. Il legislatore mira ad assicurare la massima affidabilità dell’impresa e non la mera continuità aziendale, con la conseguenza che il termine quinquennale non può essere computato considerando l’attività svolta dal dante causa in caso di cessione d’azienda.
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Nota della Redazione
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