Frodi carosello: la regolarità formale delle immatricolazioni non esclude la conoscibilità della frode (Cass. civ. Sez. 5 n. 18977 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, anche nell’ambito delle frodi carosello, incombe all’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare, anche in via presuntiva e mediante elementi oggettivi e specifici, l’alterità soggettiva del fornitore e la circostanza che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo l’ordinaria diligenza ragguagliata alla sua qualifica professionale, che l’operazione si inseriva in un’evasione IVA. Assolta tale prova, grava sul contribuente l’onere di dimostrare di avere adottato la diligenza massima esigibile. Gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio devono essere valutati singolarmente e nel loro insieme, secondo il canone della convergenza del molteplice, e non possono essere apprezzati in modo atomistico. La regolarità formale delle pratiche di immatricolazione dei veicoli non vale, di per sé, a escludere la conoscibilità della frode quando risultino dedotti la mancata comunicazione degli acquisti intracomunitari ex D.M. 30 ottobre 2007 e l’assenza dei versamenti F24 “IVA immatricolazione auto UE” identificati per telaio, nonché indicatori di inconsistenza strutturale del fornitore.
Il Fatto
Con avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2014, l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione l’IVA ritenuta indebitamente detratta dalla società contribuente in relazione all’acquisto di autovetture da un fornitore qualificato come missing trader, sul presupposto della natura soggettivamente inesistente delle operazioni, della violazione degli obblighi di comunicazione previsti dal D.M. 30 ottobre 2007 e del mancato versamento dell’imposta sulla prima cessione interna. La contribuente proponeva ricorso, deducendo la piena regolarità degli acquisti, la corrispondenza dei valori ai prezzi di mercato e la propria buona fede. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e l’Ufficio proponeva appello. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana respingeva il gravame, ritenendo dimostrata la buona fede della cessionaria sulla base della regolarità formale delle procedure di immatricolazione. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato separatamente i due motivi di ricorso. Con il primo motivo, l’Agenzia censurava la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 36, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 111, comma 6, Cost. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio per cui, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 7090 del 2022). Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è stata ritenuta completa e intellegibile, avendo individuato gli elementi fattuali rilevanti e coordinandoli con i criteri di diligenza esigibili dal cessionario.
Con il secondo motivo, l’Agenzia ha dedotto la violazione degli artt. 36 e ss. del D.L. n. 41/1995, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché dei principi che regolano il riparto dell’onere probatorio. La Corte ha accolto il motivo, enunciando il principio consolidato per cui incombe all’Amministrazione dimostrare, anche in via presuntiva, l’alterità soggettiva del fornitore e la conoscibilità della frode da parte del cessionario, gravando poi sul contribuente l’onere di provare la diligenza massima esigibile. Tale prova è stata ritenuta assolta dall’Ufficio, che aveva dedotto indicatori tipici di fittizietà del fornitore, quali l’evasione totale, l’assenza di struttura e di dipendenti, la mancata comunicazione degli acquisti intracomunitari.
La Corte ha rilevato che il giudice d’appello aveva fondato il rigetto esclusivamente sulla circostanza che soggetti muniti di adeguati poteri di rappresentanza si fossero presentati presso gli uffici per curare le pratiche, traendone la conclusione dell’esistenza fisica della struttura del fornitore. Tale impostazione è stata ritenuta erronea, poiché il giudice di merito non si è confrontato con gli specifici inadempimenti normativi e ha valorizzato un dato formale che, di per sé, non esclude la ricorrenza di una frode quando difettino i presidi documentali imposti a fini antifrode. La Corte ha censurato l’omessa valutazione complessiva e sinergica degli indizi, apprezzati invece in modo atomistico, con ciò incorrendo nella falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727-2729 c.c. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che dovrà attenersi ai principi di diritto enunciati, in particolare al canone della convergenza del molteplice e alla regola per cui la regolarità formale delle pratiche non vale a escludere la conoscibilità della frode.
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Nota della Redazione
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