Notifica in irreperibilità assoluta: nulla senza attestazione delle ricerche (Cass. civ. Sez. 3 n. 19180 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica a soggetto risultante irreperibile nelle forme di cui all’art. 60, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 600/73, l’attestazione della concreta effettuazione delle ricerche e del loro esito costituisce requisito formale per la validità della notificazione. Non rileva, a tal fine, l’effettuazione delle ricerche in assenza di siffatta attestazione. La notifica invalida, non essendo idonea a verificare l’ingresso dell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, non riveste efficacia interruttiva della prescrizione, che potrebbe essere ricollegata, con effetto ex nunc, solo alla successiva sanatoria o al rinnovo della notificazione.
Il Fatto
La contribuente proponeva opposizione avverso un’intimazione di pagamento notificata dall’agente della riscossione, deducendo l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato in una precedente cartella, emessa sulla base di un’ordinanza-ingiunzione della Provincia. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo la prescrizione interrotta dalla regolare notificazione della cartella, avvenuta il 25 novembre 2014.
La Corte d’appello di Salerno confermava la decisione, ritenendo la notifica validamente eseguita ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 600/73, mediante affissione dell’avviso di deposito presso l’albo comunale. Il giudice del merito riteneva che l’agente notificatore avesse compiuto le necessarie ricerche, avendo richiesto una visura anagrafica ed effettuato un successivo tentativo di notifica. La contribuente ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, che la sola annotazione “recapito infruttuoso si richiede visura” non dimostrava l’espletamento delle ricerche.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, incentrato sulla presunta violazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.p.r. n. 600/73. La Suprema Corte ricorda che la notificazione ivi disciplinata costituisce una forma semplificata prevista per l’ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, che presuppone l’affissione dell’avviso nell’albo del comune.
La giurisprudenza di legittimità, anche recente (si vedano Cass. n. 781/25 e Cass. n. 14658/24), ha chiarito che il messo notificatore deve indicare le ricerche effettuate, o queste devono comunque risultare dal contesto della relata di notificazione. Nel caso di specie, invece, l’avviso di ricevimento riportava solo la richiesta di una “visura”, ma non risultava alcuna attestazione dell’esito di tale richiesta. L’assenza di tale elemento, che non ammette equipollenti, preclude il perfezionamento della notifica.
La Corte precisa che nessuna disposizione stabilisce in cosa debbano consistere le ricerche, ma dalla relata deve evincersi chiaramente l’effettivo espletamento delle stesse (Cass. n. 21522/22). L’attestazione del pubblico ufficiale costituisce requisito formale di validità, impugnabile solo mediante querela di falso. L’accertamento del giudice di merito circa lo svolgimento di ricerche non attestate è pertanto irrilevante, poiché la nullità della notifica è irrimediabile (Cass. n. 22117/25).
Da ciò consegue che la notifica nulla, non essendo idonea a verificare la conoscibilità dell’atto, non può produrre effetto interruttivo della prescrizione, salva la possibilità di sanatoria con efficacia ex nunc. La Corte, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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