Esclusione dalla cessione dei debiti verso azionisti per azioni delle banche in LCA (Cass. civ. Sez. I n. 20260 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di azienda stipulata ex d.l. n. 99/2017 (convertito dalla l. n. 121/2017) tra i commissari liquidatori di Veneto Banca s.p.a. e Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a., i debiti, le responsabilità e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche in LCA, o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, rientrano tra il contenzioso espressamente escluso dagli effetti della cessione. Ne consegue che il cessionario non ha la titolarità passiva del rapporto dedotto nel relativo contenzioso, attesa la natura di disposizione speciale derogatoria dell’art. 3, co. 1, lett. b), d.l. n. 99/2017 rispetto alla regola generale di cui all’art. 2560, co. 2, c.c.
Il Fatto
Il contribuente e la società acquirente avevano proposto ricorso ex art. 702-bis c.p.c. nei confronti della banca, chiedendo la nullità del contratto quadro di intermediazione finanziaria per mancata sottoscrizione da parte dell’istituto e, per l’effetto, la nullità delle successive operazioni di acquisto di azioni della banca stessa, con restituzioni e, in subordine, il risarcimento del danno. Nelle more del giudizio, la banca era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il processo era stato riassunto nei confronti della società cessionaria, con intervento anche della procedura. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso, accogliendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della cessionaria, e la Corte d’Appello aveva confermato la decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti censuravano la sentenza per aver escluso la titolarità passiva della società cessionaria, sostenendo l’applicabilità della regola generale dell’art. 2560, co. 2, c.c. e la natura non derogatoria dell’art. 3 del d.l. n. 99/2017.
La S.C. ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui i rapporti bancari già estinti alla data di efficacia del subentro rientrano tra il contenzioso espressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenza che la cessionaria non è passivamente legittimata. Ha inoltre osservato che l’art. 3, co. 1, lett. b), d.l. n. 99/2017 costituisce disposizione speciale che deroga alla norma generale di cui all’art. 2560, co. 2, c.c., escludendo dal perimetro della cessione i debiti verso gli azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalla commercializzazione delle azioni. Ha precisato che l’esclusione è opponibile ai terzi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, conformemente alle previsioni del contratto di cessione.
Quanto al secondo motivo, incentrato sulla nullità del contratto quadro per violazione dell’art. 23 TUF, la Corte ha ribadito che l’esclusione ha carattere generale e omnicomprensivo, estendendosi alle situazioni “comunque connesse” con le operazioni di commercializzazione. Ha quindi escluso la titolarità passiva della cessionaria rispetto a qualsiasi pretesa, comprese le domande di accertamento della nullità e le azioni restitutorie, perché il debito allegato derivava comunque da operazioni di commercializzazione e da violazioni della normativa sui servizi di investimento.
La Corte ha infine rigettato il ricorso e compensato le spese, nonché dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti in solido.
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Nota della Redazione
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