L’assessore regionale titolare di carta di credito non è agente contabile (Cass. civ. Sez. Un. n. 20711 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualità di agente contabile e il conseguente obbligo di resa del conto giudiziale non possono essere attribuiti in via interpretativa a un soggetto che non sia stato espressamente investito di tale funzione da una norma di diritto positivo. L’assegnazione di una carta di credito a un assessore regionale non integra di per sé la fattispecie del maneggio di denaro pubblico, ove la normativa regionale qualifichi come agente contabile esclusivamente l’economo e preveda che le spese confluiscano nel suo conto. La tipizzazione normativa costituisce principio generale, ribadito dal giudice delle leggi, che non ammette deroghe in via regolamentare.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Liguria attivava il giudizio per la resa del conto nei confronti di un assessore regionale, intestatario di carte di credito regionali, ritenendolo agente contabile per il maneggio di denaro pubblico. Il decreto del giudice designato ordinava il deposito dei conti giudiziali per le annualità dal 2015 al 2021, ma l’interessata proponeva opposizione, sostenendo l’insussistenza dell’obbligo di rendere il conto e la carenza di giurisdizione contabile. La Sezione giurisdizionale rigettava l’opposizione, qualificando l’assessore alla stregua di agente contabile per la disponibilità diretta della provvista finanziaria assicurata dalla carta. Avverso tale decisione l’assessore proponeva ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, nell’esaminare i primi due motivi di ricorso, hanno ritenuto ammissibile il sindacato sulla decisione della Corte dei conti, ravvisando la denuncia di un vizio attinente ai limiti esterni della giurisdizione, in quanto la qualificazione della ricorrente come agente contabile costituiva il presupposto per l’affermazione della giurisdizione contabile.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, muovendo dall’art. 74 del r.d. n. 2440/1923 e dall’art. 178 del regolamento di contabilità di cui al r.d. n. 827/1924. Ha quindi rilevato come la giurisprudenza di legittimità, richiamando la sentenza Corte cost. n. 59 del 2024, abbia costantemente ribadito che gli agenti contabili sono figure tipizzate, che devono essere formalmente investite della funzione dalla legge o dai regolamenti interni, con esclusione di qualunque soggetto che eserciti poteri di spesa o di amministrazione.
La Corte ha applicato tali coordinate alla fattispecie concreta, esaminando la normativa regionale ligure (l.r. n. 5/2008, regolamenti regionali n. 3/2012 e n. 7/2016), dalla quale è emerso che la qualifica di agente contabile era stata espressamente attribuita al solo economo della Giunta regionale. I regolamenti qualificavano la carta di credito come mero strumento di pagamento collegato al conto corrente intestato all’economo, sul quale le spese confluivano e venivano rendicontate. Quanto agli assessori, era previsto esclusivamente un obbligo di trasmissione della documentazione giustificativa e un meccanismo di rivalsa in caso di spese non giustificate, elementi incompatibili con la disponibilità materiale del denaro.
Le Sezioni Unite hanno quindi escluso che l’utilizzo della carta di credito da parte dell’assessore potesse configurare un “maneggio” di denaro, ossia quella disponibilità del bene che qualifica l’agente contabile. Tale potere rimaneva in capo all’economo, unico soggetto legittimato a disporre dei fondi e a renderne il conto alla Corte dei conti, mentre la procedura di verifica documentale disegnata dalla Regione non valeva ad alterare l’assetto delle competenze. La Corte ha altresì escluso la configurabilità di un’agente contabile di fatto, poiché l’assegnazione formale della carta non integra gli estremi di un’ingerenza nelle funzioni altrui.
In definitiva, la Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo e dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, cassando senza rinvio la sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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