Inesistente il divieto di doppie presunzioni e onere probatorio a carico del contribuente sulle operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 26 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inesistenza di operazioni fatturate può essere legittimamente accertata dall’Amministrazione finanziaria anche mediante presunzioni semplici, dal momento che l’ordinamento non conosce un divieto di c.d. doppie presunzioni. È, infatti, ammesso che un fatto noto accertato in via presuntiva costituisca la premessa di un’ulteriore presunzione, purché il giudice valuti tale concatenazione secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c. La prova dell’effettiva esistenza dell’operazione grava sul contribuente, che non può limitarsi a esibire la fattura o a documentare la regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento. In sede di legittimità, la censura sull’utilizzo delle presunzioni non può prospettare un diverso convincimento, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio. Il divieto di nuove eccezioni in appello ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992 concerne solo le eccezioni in senso stretto, non le mere difese volte a contestare la fondatezza delle questioni sollevate dal contribuente.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate rettificava le dichiarazioni IRES, IRAP e IVA presentate da una società esercente commercio all’ingrosso di materiali da costruzione, contestando la deducibilità e la detraibilità dei costi sostenuti per la sponsorizzazione di un torneo di golf. Secondo l’Ufficio, le operazioni erano riferibili a una società “cartiera” priva di struttura operativa, che avrebbe fittiziamente affidato la realizzazione degli eventi ad associazioni sportive dilettantistiche, consentendo a terzi di conseguire indebiti risparmi d’imposta.
La Commissione Tributaria Provinciale annullava gli avvisi di accertamento, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione, rigettava i ricorsi originari. La società proponeva quindi ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente chiarito che il richiamo, da parte dell’Amministrazione, agli accertamenti contenuti in una sentenza passata in giudicato non integra una nuova eccezione in senso stretto preclusa in appello, ma costituisce una mera argomentazione difensiva volta a corroborare la tesi già sostenuta negli atti impositivi.
Quanto al metodo probatorio, la Corte ha escluso che l’ordinamento italiano preveda un divieto di doppie presunzioni, potendo il fatto noto accertato in via presuntiva fondare un’ulteriore presunzione. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano valutato gli elementi indiziari nel loro insieme, pervenendo a un giudizio di gravità, precisione e concordanza che non è sindacabile in sede di legittimità se non per illogicità manifesta.
La Corte ha inoltre ribadito che, una volta che l’Amministrazione abbia fornito la prova, anche presuntiva, dell’inesistenza delle operazioni, l’onere di dimostrarne l’effettiva esistenza grava sul contribuente. Tale onere non può ritenersi assolto con la sola esibizione delle fatture o con la regolarità formale delle scritture contabili. Nel caso in esame, la contribuente non aveva prodotto idonea documentazione per l’anno 2015 e il contratto per il 2014 era generico, mentre le foto e le locandine non contestualizzavano la presenza del logo.
Con riferimento alla presunzione di deducibilità delle spese di sponsorizzazione in favore di associazioni sportive dilettantistiche, la Corte ne ha condizionato l’operatività alla sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge, tra cui l’effettivo svolgimento dell’attività promozionale. Nel caso di specie, tale requisito era stato ritenuto carente dai giudici di merito, con conseguente esclusione della presunzione legale d’ufficio.
Da ultimo, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo, trattandosi di una doglianza volta a rimettere in discussione l’apprezzamento del materiale istruttorio, e non di un vizio motivazionale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento di somme ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
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Nota della Redazione
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