Prelievi da conto intestato a familiari non presumibili per i professionisti (Cass. civ. Sez. 5 n. 38 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento fondato su indagini bancarie, la presunzione legale relativa di cui all’art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, d.P.R. n. 600/1973 non opera per i prelievi effettuati dal professionista su conto corrente a lui riconducibile, sebbene formalmente intestato a terzi familiari. La sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui applicava la presunzione anche ai prelevamenti operati dai contribuenti che esercitano arti e professioni, impone l’espunzione dei prelievi dalla base imponibile, con conseguente tassazione dei soli versamenti. La questione della validità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento per difetto di delega è inammissibile in cassazione se il motivo non sia stato ritualmente, specificamente e tempestivamente proposto nei gradi di merito.
Il Fatto
A seguito di indagini bancarie eseguite sui conti correnti intestati ai contribuenti o, comunque, a loro riconducibili, l’Agenzia delle entrate emetteva tre avvisi di accertamento per l’anno 2009, con i quali recuperava a tassazione maggiore reddito a fini IRPEF, IRAP e IVA nei confronti di uno studio legale associato e dei suoi soci. In parziale autotutela, l’Ufficio riduceva le pretese originarie. I contribuenti impugnavano gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che respingeva i ricorsi. In grado di appello, la Commissione tributaria regionale, dopo un ulteriore provvedimento di autotutela che stralciava i prelievi rinvenuti sul conto dello studio, confermava i recuperi relativi ai prelevamenti effettuati da uno dei soci sul conto corrente intestato alla madre e a un’operazione extraconto. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione, mentre l’Ufficio resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso, vertenti sulla nullità degli avvisi di accertamento per mancata produzione della delega di firma da parte dell’Agenzia e sulla conseguente omessa pronuncia dei giudici di merito. Sul punto, la Corte ha rilevato che, per espressa ammissione degli stessi ricorrenti, il vizio era stato proposto solo genericamente in primo grado, mentre l’onere di specificità dei motivi, vigente anche in primo grado, impedisce di ritenere la questione implicitamente sollevata; il dovere di pronunciare del giudice sussiste solo in relazione ai motivi ritualmente e tempestivamente proposti. La declaratoria di inammissibilità ha assorbito il ricorso incidentale condizionato dell’Ufficio, volto alla declaratoria di inammissibilità di quel motivo.
Il terzo motivo, con cui si deduceva un vizio di motivazione perplessa per il contrasto tra la parte motiva e il dispositivo in ordine alle operazioni effettuate sul conto dell’intestataria, è stato rigettato. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e la successiva Cass. n. 7090 del 2022, secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al solo “minimo costituzionale”, ravvisabile in caso di motivazione apparente, perplessa od obiettivamente incomprensibile. Nella specie, il dispositivo di conferma della ripresa risultava pienamente conforme alla motivazione, atteso che il conto intestato alla madre del contribuente, sul quale quest’ultimo aveva piena libertà di operare, serviva a coprire i movimenti dello studio.
Il quarto motivo è stato invece accolto. Con esso i ricorrenti lamentavano l’illegittimo recupero a tassazione dei prelievi eseguiti sul conto intestato alla madre del professionista, anziché la loro espunzione come avvenuto per quelli sul conto dello studio. La Corte ha affermato che, premessa la gestione di fatto del conto da parte del contribuente, i movimenti sul conto a lui riconducibile seguono la regola della ripresa unicamente dei versamenti all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, non potendosi applicare la presunzione legale ai professionisti intellettuali, secondo quanto già chiarito da Cass. n. 29739 del 2025. Dalla sentenza impugnata era emerso, tuttavia, che i prelievi eseguiti dal contribuente sul conto intestato alla madre non erano stati stralciati, essendo state escluse solo le operazioni effettuate a firma dell’intestataria.
Infine, è stato accolto anche il quinto motivo, concernente lo ius superveniens di cui al d.lgs. n. 158/2015 in materia di sanzioni, che ha dettato una disciplina in parte più favorevole al contribuente, applicabile ai giudizi ancora in corso. La Corte ha rilevato che l’Amministrazione finanziaria aveva affermato in controricorso di aver provveduto d’ufficio a rideterminare la sanzione, ma senza fornire riscontri circa l’atto con cui aveva provveduto e l’entità originaria e nuova della sanzione, spettando al giudice del merito la relativa valutazione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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