Visto di conformità infedele: competenza alla Direzione regionale e nullità della cartella (Cass. civ. Sez. 5 n. 45 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997 per i soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli ha funzione anche punitiva. Ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all’iscrizione a ruolo di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Tale attribuzione non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di essa.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento notificata a seguito del controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 del Modello 730/2015, per avere apposto un visto di conformità infedele quale Responsabile Assistenza Fiscale del CAAF. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria respingeva l’appello, condannando il contribuente alle spese. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, incentrati sulla competenza dell’ente impositore e sulla natura della somma richiesta.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto assorbente il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997, che attribuisce la competenza ad irrogare le sanzioni alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento, affermando che la responsabilità del soggetto che rilascia il visto di conformità infedele ha funzione anche punitiva, e non meramente risarcitoria.
In virtù di tale natura, la competenza all’iscrizione a ruolo nei confronti di detti soggetti non può che seguire il criterio del domicilio fiscale del trasgressore, essendo la stessa inderogabile. La Corte ha quindi ribadito il principio per cui l’atto compiuto dall’ufficio incompetente è nullo, richiamando le precedenti pronunce quali Cass. n. 13292/2025 e Cass. n. 11660/2024, oltre a numerose conformi.
Non ravvisando argomenti per discostarsi da tale orientamento, il Collegio ha accolto il primo motivo, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo dichiarando la nullità della cartella per incompetenza dell’ufficio che ha provveduto all’iscrizione a ruolo. I restanti motivi sono rimasti assorbiti.
In considerazione della recente formazione dell’orientamento di legittimità, le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state integralmente compensate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.