La notifica degli avvisi di accertamento tramite poste private non è inesistente dopo la direttiva di liberalizzazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 73 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione di atti impositivi eseguita da un operatore di posta privata nel periodo successivo alla direttiva n. 2008/6/CE non è inesistente, ma al più nulla, con la conseguente possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo, purché l’atto sia stato effettivamente consegnato. La mancanza di un titolo abilitativo in capo all’operatore non può condurre alla declaratoria di inesistenza della notifica, essendo questa ipotesi configurabile solo in casi assolutamente residuali. La sanatoria della nullità per la costituzione della controparte non rileva, invece, ai fini della tempestività del ricorso, in assenza di certezza legale della data di consegna dell’atto all’operatore, sprovvisto di poteri certificativi.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale l’ingiunzione di pagamento per ICI relativa agli anni dal 2004 al 2008, contestando la notifica degli avvisi di accertamento presupposti, eseguita tramite poste private. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale della Campania, accogliendo l’appello della società concessionaria, rigettava l’originario ricorso. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente le censure relative alla notifica degli atti presupposti, richiamando il quadro giuridico risultante dalla direttiva n. 2008/6/CE. Dopo tale direttiva, che ha previsto la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, la notifica eseguita da un operatore privato privo del titolo abilitativo deve ritenersi valida, essendo venuto meno il monopolio statale sul servizio.
La Corte ha precisato, richiamando le Sezioni Unite n. 299 del 2020, che tale notifica è da ritenersi affetta da nullità e non da inesistenza. La nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo, ma la sanatoria non incide sulla tempestività del ricorso, difettando la certezza legale della data di consegna all’operatore. Nel caso di specie, non essendo in discussione la tempestività del ricorso avverso gli atti ma solo la loro effettiva consegna, le notifiche sono state ritenute legittime.
Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte ha escluso l’omesso esame di fatti decisivi, rilevando che la Commissione Tributaria Regionale aveva espressamente vagliato la regolarità delle notifiche, evincendo dalla relata la serie numerica dell’atto notificato. La produzione dell’avviso di ricevimento dell’ingiunzione è stata ritenuta sufficiente a provare la notifica, considerato che l’atto aveva comunque raggiunto lo scopo.
Il quarto motivo, relativo alla condanna alle spese, è stato dichiarato assorbito dal rigetto dei motivi precedenti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti e al raddoppio del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.