Revocatoria fallimentare: la Cassazione censura la motivazione apparente sulla scientia decoctionis (Cass. civ. Sez. I n. 130 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per motivazione apparente, la sentenza che, nel giudizio di opposizione alla revocatoria fallimentare, si limiti ad affermare in astratto l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. b), l.fall. e del limite di cui all’art. 70 l.fall., senza collegarli alla fattispecie concreta e al thema decidendum del giudizio di merito. In tema di revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., la scientia decoctionis dell’accipiens, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante presunzioni semplici, a condizione che il giudice selezioni analiticamente gli elementi indiziari, li valuti complessivamente e ne verifichi la concordanza, senza procedere a un esame atomistico. La violazione del corretto metodo di valutazione degli indizi è censurabile in sede di legittimità per vizio di sussunzione.
Il Fatto
Una società cooperativa, sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, agiva in giudizio per sentire dichiarare l’inefficacia di alcuni pagamenti effettuati nei confronti di una banca nel periodo sospetto, ex art. 67, comma 2, l.fall. Le domande riguardavano l’addebito di due rate di mutuo e una serie di rimesse su conti correnti, per un importo complessivo di circa seicento mila euro.
Il Tribunale rigettava le domande per mancanza di prova della scientia decoctionis. La Corte d’appello, nel confermare la decisione, affermava altresì l’applicabilità dell’esenzione ex art. 67, comma 3, lett. b), l.fall. e del limite ex art. 70 l.fall., questioni sollevate dalla banca solo in appello. Avverso tale sentenza la curatela proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la motivazione della corte territoriale era solo «graficamente esistente» e, pertanto, apparente. In particolare, il giudice di secondo grado si era limitato a richiamare in astratto le disposizioni di cui all’art. 67, comma 3, lett. b), l.fall. e all’art. 70 l.fall., senza svolgere alcuna verifica in ordine alla loro applicabilità al caso concreto, alla ritualità delle deduzioni della banca o all’ammissibilità delle sue richieste istruttorie, formulate solo in appello. Tale carenza rende la motivazione inidonea a palesare il percorso logico seguito, con conseguente nullità della stessa.
La Corte ha altresì accolto il settimo motivo, relativo al vizio di motivazione sulla scientia decoctionis. Richiamando il consolidato indirizzo secondo cui la conoscenza dello stato di insolvenza può essere provata per presunzioni (cfr. Cass. 11145/2025, Cass. 29257/2019), ha ribadito che il giudice è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi, valutarli complessivamente e accertarne la concordanza. La corte d’appello aveva invece estrapolato solo “quattro indici di consapevolezza”, esaminandoli singolarmente, senza considerarne la portata sinergica né confrontarli con le altre allegazioni probatorie.
Particolarmente censurata è l’affermazione secondo cui le notizie di stampa non sarebbero idonee a fondare la prova della conoscenza dello stato di insolvenza perché «il creditore non è tenuto a leggere i giornali». Tale conclusione è in evidente contrasto con il precedente citato dalla stessa corte territoriale (Cass. 3299/2017), che valorizza invece la presunzione fondata sull’id quod plerumque accidit, e con gli arresti successivi (Cass. 11546/2019, Cass. 23650/2021) che ammettono l’utilizzo della campagna di stampa come fonte di conoscenza.
La Cassazione ha infine precisato che il sindacato di legittimità sul ragionamento presuntivo non può limitarsi a un riesame dell’interpretazione degli indizi, ma deve vertere sul rispetto del corretto metodo valutativo, che impone di applicare il ragionamento probabilistico per la gravità, stimare il grado di probabilità per la precisione e mettere in relazione ogni indizio con gli altri per la concordanza (cfr. Cass. 21762/2025). L’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio è, pertanto, sindacabile in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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