Compenso dell’amministratore di s.r.l.: onere della prova dell’attività gestoria (Cass. civ. Sez. 1 n. 17699 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al compenso dell’amministratore di una società di capitali, qualora non sia stato determinato dallo statuto o dall’organo societario competente al momento della nomina, può essere oggetto di domanda giudiziale fondata sull’allegazione della prestazione professionale svolta. In tale ipotesi, non è la società a dover provare che l’amministratore formalmente nominato non ha diritto al pagamento, ma è l’amministratore che, invocando lo svolgimento delle mansioni gestorie quale fatto costitutivo della propria pretesa in assenza di un titolo precostituito, deve fornirne la relativa prova in giudizio. La mera attribuzione della carica non è sufficiente a far ritenere provato il diritto al compenso, il quale è connesso alla qualità e alla quantità dell’attività effettivamente svolta, che devono essere compiutamente allegate e riscontrate, quantomeno con un principio di prova, prima di poter invocare la liquidazione equitativa da parte del giudice.
Il Fatto
La ricorrente, che aveva ricoperto formalmente la carica di amministratrice di una società a responsabilità limitata, agiva in giudizio per ottenere il pagamento dei compensi per il periodo dal 1998 al 2007. La Corte d’appello, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza di cassazione con la quale era stato enunciato il principio secondo cui la rinuncia al compenso non può desumersi dal semplice silenzio, aveva respinto la domanda, ritenendo che mancasse la prova dello svolgimento dell’attività gestoria. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dei limiti del giudizio di rinvio e la presenza di un giudicato interno sull’accertamento dell’attività svolta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che il principio di diritto affermato nella sentenza rescindente era limitato alla sola questione della rinuncia al compenso e non riguardava affatto la prova dello svolgimento dell’attività gestoria, la quale costituisce il presupposto logico della domanda di pagamento. Il giudice del rinvio, pertanto, non incontrava alcuna preclusione nell’accertare la sussistenza di tale prova, una volta superata la questione della rinuncia.
La Corte ha precisato che il compenso degli amministratori di società di capitali può essere previsto dallo statuto o determinato dall’organo societario competente al momento della nomina, richiamando a tal fine le Sezioni Unite n. 21933 del 2008 e, per analogia, in tema di compenso dei sindaci, la Sez. 1 n. 14630 del 2026. Solo qualora ciò non accada, il diritto al compenso può essere fatto valere in giudizio, ma in questo caso l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa grava interamente sull’amministratore.
La semplice circostanza della formale nomina a co-amministratore non è sufficiente a far ritenere provato il diritto al compenso, poiché quest’ultimo è collegato alla qualità e alla quantità dell’attività svolta, la cui allegazione e prova sono necessarie per poter invocare la liquidazione equitativa. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente escluso tale prova, rilevando che la stessa istante aveva dichiarato di non aver mai amministrato la società, la cui gestione era demandata ad altri due amministratori.
La Corte ha infine escluso che potesse configurarsi un giudicato implicito sullo svolgimento dell’attività gestoria, non essendovi stato in precedenza alcun accertamento al riguardo, e ha ritenuto irrilevante l’atteggiamento processuale della società, la cui opposizione alla domanda escludeva l’operatività di una relevatio ab onere probandi.
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Nota della Redazione
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