L’annotazione ANAC della risoluzione contrattuale non richiede l’accertamento del grave inadempimento (TAR Lazio n. 10251 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ricevuta la segnalazione di una risoluzione contrattuale per grave inadempimento, è tenuta ad accertare l’effettiva esistenza della notizia e la sua utilità, nonché la sua non manifesta infondatezza. Non può invece sostituirsi né alla stazione appaltante né al giudice ordinario nella valutazione circa la sussistenza e la gravità dell’inadempimento, che resta rimessa al giudice munito di giurisdizione sulla risoluzione. Solo l’immediata percepibilità, senza approfondimenti istruttori, di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva può rendere l’annotazione illegittima. La valutazione sulla fondatezza della segnalazione è preclusa all’Anac a meno che non emergano nitide prove di un utilizzo abnorme, cioè manifestamente irragionevole o sproporzionato, del potere di risoluzione.
Il Fatto
Un’impresa edile, aggiudicataria di un appalto di lavori pubblici finanziati dal PNRR per l’adeguamento sismico di una scuola, impugnava il provvedimento con cui l’Anac aveva annotato nel casellario informatico, su segnalazione del Comune, la notizia della risoluzione contrattuale per grave inadempimento disposta nei suoi confronti.
L’operatore economico sosteneva che l’inadempimento non fosse a lui imputabile, essendo stato il cantiere sospeso per lungo tempo per cause riconducibili all’amministrazione. L’impresa aveva pertanto diffidato il Comune a riprendere i lavori, sino a dichiarare risolto il contratto per inadempimento della stazione appaltante. L’ente, tuttavia, aveva adottato una determina di risoluzione per grave inadempimento dell’appaltatore, segnalata all’Anac, la quale aveva avviato il procedimento e annotato la notizia nel casellario.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha inquadrato l’impugnazione nel quadro normativo delineato dall’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, che attribuisce all’Anac la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici, e dal regolamento dell’Autorità, che prevede l’annotazione dei provvedimenti di risoluzione per grave inadempimento anche se contestati in giudizio.
Richiamando la giurisprudenza consolidata della sezione, il TAR ha precisato che l’obbligo motivazionale dell’Anac è attenuato quando la notizia riguarda fatti qualificabili come illeciti professionali gravi, per i quali il legislatore ha già compiuto una valutazione a monte della loro utilità ai fini dell’annotazione. Il potere dell’Autorità è di accertamento dell’esistenza dei fatti segnalati e non di valutazione circa la loro fondatezza: l’Anac non riveste un ruolo arbitrale né può sostituirsi al giudice ordinario, competente a dirimere le controversie sulla risoluzione.
Quanto ai limiti del sindacato dell’Autorità, il tribunale ha richiamato il recente orientamento secondo cui l’archiviazione della segnalazione può avvenire solo in presenza di una manifesta infondatezza, ossia quando una questione di fatto o di diritto sia immediatamente percepibile dalla piana lettura degli atti e sovrasti ogni altro elemento di valutazione. La valutazione circa la gravità dell’inadempimento rimane affidata alla stazione appaltante e, in caso di contestazione, al giudice avente giurisdizione, non potendo l’Anac ingerirsi in tali vicende se non in casi di evidente straordinarietà.
Applicando tali coordinate al caso di specie, il collegio ha ritenuto che la notizia annotata fosse utile e priva di profili di manifesta infondatezza. Dalla determina di risoluzione emergeva una ricostruzione dei fatti difforme da quella prospettata dall’impresa, non smentita dalla documentazione versata in atti. Il mancato avvio dei lavori risultava addebitabile a carenze del POS, alla richiesta di subappalto eccedente la percentuale di gara e a una diffida ad adempiere priva dell’assegnazione di un termine essenziale. L’operatore, nella propria ricostruzione, aveva omesso di riferire alcune circostanze decisive come la richiesta di subappalto.
La complessiva vicenda, ha concluso il TAR, non presentava quei caratteri di straordinarietà ed eccezionalità che avrebbero imposto all’Anac un approfondimento istruttorio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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