Addizionale imbarco 2017: confermato l’obiettivo risparmio senza automatismo (TAR Lazio n. 10116 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’addizionale comunale sui diritti di imbarco, disciplinata dall’art. 2, comma 11, della legge n. 350/2003, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 244/2007 non è più ripartita secondo un criterio automatico percentuale, ma mediante un provvedimento ministeriale avente natura costitutiva del diritto. Il rinvio operato dall’art. 2, comma 617-bis, della legge n. 244/2007 all’art. 23, comma 1-bis, della legge n. 196/2009 non comporta il ritorno al precedente automatismo, poiché resta fermo il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dal comma 617. La mancata adozione del decreto ministeriale di ripartizione osta all’accoglimento della domanda di accertamento e condanna, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
Il Fatto
Diciotto Comuni italiani, sedi di aeroporti o con essi confinanti, hanno adito il TAR Lazio per ottenere il pagamento del differenziale non versato dallo Stato nel periodo 2016-2019 a titolo di addizionale comunale sui diritti di imbarco. I ricorrenti hanno sostenuto che, a partire dal 2017, l’introduzione del comma 617-bis nell’art. 2 della legge n. 244/2007 avrebbe ripristinato il sistema di ripartizione automatica previsto dalla legge n. 350/2003, superando il modello del “contenitore più ampio” introdotto dalla finanziaria 2008. Gli stessi Comuni avevano già proposto un’analoga azione per le annualità 2005-2015, definita con esiti in parte sfavorevoli.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la questione centrale è già stata definita dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 9556 del 2024, la quale ha chiarito che l’art. 2, comma 617, della legge n. 244/2007 ha modificato la disciplina di ripartizione del fondo, eliminando il criterio automatico e attribuendo al decreto ministeriale di liquidazione natura costitutiva del diritto. Gli stessi ricorrenti hanno rinunciato alla domanda per l’annualità 2016, aderendo a tale orientamento ed espressamente riconoscendo l’applicabilità del nuovo regime fino a quell’anno.
La tesi dei Comuni si è concentrata sul preteso mutamento del sistema dal 2017, derivante dal comma 617-bis, che richiama l’applicazione dell’art. 23, comma 1-bis, della legge n. 196/2009 alle entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi. Secondo i ricorrenti, il superamento dei fondi di riparto e l’iscrizione degli stanziamenti su specifici capitoli di spesa avrebbero fatto “riemergere” la diretta correlazione tra entrate e redistribuzione, rendendo inapplicabili i precedenti giurisprudenziali richiamati dalle Amministrazioni resistenti.
Il TAR ha respinto tale ricostruzione, rilevandone l’intima contraddittorietà: la nuova tesi è stata formulata solo dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, mentre originariamente la domanda era indistintamente fondata sull’intera evoluzione normativa. Nel merito, il Collegio ha evidenziato la sostanziale continuità tra i due periodi, poiché il comma 617-bis richiama espressamente il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime di cui al comma 617, ovvero un risparmio annuale in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.
Ne consegue che la ripartizione delle somme deve comunque essere effettuata in un contesto soggetto a uno specifico obiettivo di risparmio e deve essere mediata da un provvedimento ministeriale che ne stabilisca la misura, operando scelte funzionali al raggiungimento del risparmio imposto dalla legge. La mancata adozione di tale provvedimento, pur ricordata dagli stessi ricorrenti, rileva in senso ostativo all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., impedendo anche l’accoglimento delle istanze istruttorie per la quantificazione delle somme. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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