Disapplicazione norme proroga concessioni Bingo per contrasto con direttiva (TAR Lazio n. 8704 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica delle concessioni per la raccolta del bingo di sala, disposta unilateralmente dal legislatore nazionale, è illegittima quando non rientra nelle ipotesi derogatorie di cui all’art. 43 della direttiva 2014/23/UE, che regola le sole modifiche alla concessione in corso di rapporto senza nuovo esperimento di gara. La violazione del diritto eurounitario, accertata dalla Corte di Giustizia con sentenza del 20 marzo 2025 (cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22), impone al giudice nazionale di disapplicare la norma interna contrastante in forza del principio di primazia ex art. 4, n. 3 TUE. L’illegittimità della proroga non esime tuttavia il concessionario dal versamento di un’indennità per l’esercizio di fatto del gioco, purché non forfetaria, ma determinata in base ai fatturati conseguiti, in una logica di riequilibrio del rapporto. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di controversia sulla legittimità della proroga e non di mera quantificazione patrimoniale.
Il Fatto
Le società ricorrenti, titolari di concessioni del gioco del Bingo scadute e operanti in regime di c.d. “proroga tecnica” in attesa delle nuove procedure selettive, impugnavano gli atti con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva dato attuazione all’art. 1, comma 124, legge n. 197/2022, che prorogava le convenzioni fino al 31 dicembre 2024 con un canone maggiorato del 15% e un corrispettivo una tantum di euro 181.125, da versare in quattro rate. Gli atti impugnati erano l’avviso pubblicato in data 4 maggio 2023 nell’area riservata ai concessionari e la successiva nota applicativa del 30 maggio 2023.
Le ricorrenti deducevano l’illegittimità della proroga per contrasto con la disciplina eurounitaria in materia di concorrenza, invocando la disapplicazione della norma nazionale sulla base dei principi espressi dalle decisioni dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18/2021. L’Amministrazione eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la natura meramente patrimoniale della controversia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che, in materia di concessione di pubblici servizi, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. Pur essendo escluse le controversie meramente patrimoniali su indennità, canoni e altri corrispettivi, nella specie non si controverte sulla quantificazione del canone, ma sulla legittimità in sé della proroga e del canone preteso, profilo che investe la fase genetica del rapporto concessorio. Il Collegio ha richiamato sul punto Cass. S.U. n. 24074 del 2025 e Cons. Stato n. 4854 del 2024.
Nel merito, il Tribunale ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., richiamando il quadro normativo delle reiterate proroghe delle concessioni Bingo e la sentenza della CGUE del 20 marzo 2025 (cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22), che ha dichiarato le proroghe non conformi alla direttiva 2014/23/UE, non essendo assistite dai presupposti dell’art. 43 della stessa direttiva che autorizza la modifica postuma della concessione senza nuovo procedimento di gara.
La Corte di Giustizia ha precisato che l’illegittimità della proroga non esclude il dovere del concessionario di versare un’indennità, per evitare un’alterazione del rapporto a suo esclusivo vantaggio; tale indennità non può però essere determinata in modo rigido e forfetario, ma deve tenere conto dei fatturati conseguiti, dei vantaggi attribuiti (assegnazione pluriennale senza l’alea di gara) e dei sacrifici imposti all’operatore economico. Alla luce di questi principi, già applicati al canone di cui all’art. 1, comma 96, legge n. 207/2024 dalle sentenze della Sezione del 2 dicembre 2025 (nn. 21727, 21726, 21725, 21722, 21720, 21919, 21718, 21655, 21658) e dal Consiglio di Stato (nn. 7807/2025, 7784/2025, 7787/2025), il Collegio ha ritenuto la stessa eadem ratio per la proroga di cui all’art. 1, comma 124, legge n. 197/2022.
In applicazione del principio di primazia del diritto dell’Unione, il Tribunale ha quindi disposto la disapplicazione della norma nazionale contrastante e, in via derivata, l’annullamento degli atti impugnati. L’Amministrazione dovrà rideterminarsi con provvedimenti discrezionali, anche di natura provvisoria, definendo per il biennio 2023-2024 un’indennità a carico dei concessionari che non prescinda dai rispettivi fatturati. Gli ulteriori motivi di ricorso sono stati assorbiti per ragioni di economia processuale. Le spese sono state compensate, considerata la complessità della controversia e la circostanza che l’Agenzia si era conformata alla legge nazionale prima dell’intervento della pronuncia della Corte di Giustizia.
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Nota della Redazione
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