Accertato il silenzio-inadempimento per il Tax Credit Cinema (TAR Lazio n. 8530 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso contro il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ricorrono i presupposti per l’accoglimento dell’azione quando sussista un obbligo giuridico di provvedere e sia decorso inutilmente il termine procedimentale previsto per la definizione della domanda. La comunicazione con cui l’Amministrazione rappresenta l’esistenza di “elementi meritevoli di approfondimento” non ha carattere provvedimentale e non può considerarsi atto conclusivo del procedimento, ove non rechi alcuna determinazione definitiva sulla domanda. La mail interlocutoria, anche se non sottoscritta, non esaurisce il dovere di provvedere, che permane in capo all’Amministrazione. L’accertamento della fondatezza della pretesa e la predeterminazione del contenuto del provvedimento finale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., presuppongono uno scrutinio tecnico-discrezionale sulla documentazione allegata e sull’eleggibilità dei costi, che non può essere compiuto dal giudice ma rimesso all’Amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa di produzione esecutiva operante nel settore cinematografico, presentava alla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura un’istanza definitiva per il riconoscimento del credito d’imposta per le produzioni esecutive di opere straniere, ai sensi della legge n. 220/2016 e del D.I. 4 ottobre 2024. Nonostante le numerose richieste di integrazione documentale, tutte riscontrate, l’Amministrazione comunicava con mail del 29 settembre 2025 l’esistenza di elementi di approfondimento che non consentivano l’immediato accoglimento della domanda. Dopo un ulteriore riscontro della società e una formale diffida rimasta inevasa, la ricorrente proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente esaminato la questione di competenza territoriale, ritenendo la competenza del Tribunale amministrativo per il Lazio, in quanto la domanda è diretta a conseguire un provvedimento da parte di un organo centrale di vertice dell’Amministrazione statale, i cui effetti non possono essere circoscritti all’ambito territoriale della regione Lombardia. La particolare natura del beneficio richiesto, riconosciuto alle imprese italiane per opere realizzate sul territorio nazionale su commissione di produzioni estere, radica la competenza del TAR Lazio.
Nel merito, il Collegio ha accertato che l’istanza presentata dalla società non è stata esitata con un provvedimento espresso, nonostante l’Amministrazione si sia solo formalmente costituita in giudizio senza offrire elementi probatori in senso difforme. La mail del 29 settembre 2025 non è stata ritenuta idonea a concludere il procedimento, in quanto, sia per la forma (semplice mail non sottoscritta) sia per il contenuto (mera interlocuzione volta a sollecitare chiarimenti), non esprimeva alcuna determinazione definitiva sulla domanda di tax credit.
Considerato che il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 8, comma 4, del D.I. n. 329/2024 era abbondantemente decorso, il TAR ha ravvisato tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione, sussistendo l’obbligo di provvedere e l’inutile decorso del termine procedimentale. Ha invece escluso la possibilità di accertare la fondatezza della pretesa, trattandosi di valutazione tecnico-discrezionale riservata all’Amministrazione riguardo alla completezza della documentazione e all’eleggibilità dei costi.
Il ricorso è stato quindi accolto, con la dichiarazione di illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento nel termine di trenta giorni, con la nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza.
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Nota della Redazione
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