Rifusione spese e contributo unificato nel titolo esecutivo integrale (TAR Lazio n. 5508 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decisione di condanna alle spese di lite si estende implicitamente anche alla rifusione del contributo unificato, ancorché il provvedimento giudiziale non contenga alcuna espressa menzione di tale voce, trattandosi di obbligazione ex lege di importo predeterminato che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna e che può essere azionata quale titolo esecutivo. Nel giudizio di ottemperanza, la parziale esecuzione del giudicato non determina la cessazione della materia del contendere se rimane ineseguito il capo relativo alle spese; in tal caso il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine, nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e può rigettare la domanda di penalità di mora se l’interesse alla pronta esecuzione risulta adeguatamente garantito dalla nomina stessa.
Il Fatto
Il ricorrente, docente che aveva ottenuto l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero, proponeva ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 10312 del 2025. Con tale decisione era stato ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di concludere il procedimento e di provvedere sulle spese di lite.
Nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione depositava il provvedimento di definizione del procedimento amministrativo, ma non provvedeva al pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza. Il ricorrente dichiarava pertanto la parziale cessazione della materia del contendere, insistendo per la parte ineseguita e chiedendo la nomina del commissario ad acta e l’applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 114, lett. e), c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, sebbene l’amministrazione avesse nel frattempo concluso il procedimento amministrativo, restava inottemperata la condanna al pagamento delle spese di lite. Sul punto, il TAR ha richiamato il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo previsto dall’art. 14, d.l. n. 669/1996, conv. con modif. dalla l. n. 30/1997, il cui decorso integra una condizione per l’esperimento dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione, anche nel giudizio di ottemperanza.
Quanto alla rifusione del contributo unificato, il Tribunale ha condiviso il consolidato orientamento secondo cui, quando la sentenza reca la condanna alle spese senza specifico riferimento alla somma versata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione deve intendersi estesa anche alla restituzione di tale somma. L’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002, prevedendo che il contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, riconosce alla parte vittoriosa un credito azionabile in sede di ottemperanza, indipendentemente dalle vicende del rapporto tra la parte vittoriosa e l’amministrazione creditrice del tributo.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso limitatamente al capo delle spese, ordinando al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, e ha nominato fin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, senza diritto a compenso. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo che l’interesse alla pronta esecuzione fosse adeguatamente garantito dalla nomina del commissario.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero, che aveva concluso il procedimento solo dopo la scadenza dei termini, costringendo il ricorrente ad agire anche per quel capo della sentenza, e sono state liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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