Concessione demaniale marittima: improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Emilia-Romagna, Sez. II, n. 1333 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. quando la parte ricorrente dichiari, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non aver più interesse alla definizione del giudizio. Fino a quel momento la parte conserva la piena disponibilità dell’azione e il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto a prendere atto della dichiarazione con pronuncia conforme.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’impresa individuale operante sul demanio marittimo del Comune di Riccione, aveva impugnato le delibere di giunta con cui l’ente aveva dettato linee di indirizzo per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, con particolare riferimento alla cessazione dell’efficacia delle concessioni in essere. Con il ricorso, integrato da motivi aggiunti, la ricorrente aveva chiesto l’accertamento del proprio rapporto concessorio e la condanna dell’amministrazione al rilascio di nuovi titoli, prospettando questioni di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea. Si erano costituite per resistere il Comune di Riccione e le amministrazioni statali intimate.
La Motivazione della Corte
In data 22 aprile 2026, la ricorrente ha depositato una memoria con cui ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte ha la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione.
La dichiarazione di carenza di interesse, resa prima di quel momento, determina l’obbligo del giudice di prenderne atto, senza poter procedere d’ufficio né effettuare valutazioni sostitutive della scelta della parte ricorrente. La pronuncia deve quindi conformarsi alla dichiarazione resa, come evidenziato dai precedenti citati: TAR Lombardia, Milano, Sez. V, 4 maggio 2026, n. 2164 e Cons. Stato, Sez. VII, 2 febbraio 2026, n. 872.
In applicazione di tali principi, il ricorso viene dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La peculiare natura della controversia e la sua definizione in rito giustificano la compensazione delle spese tra tutte le parti costituite.
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Nota della Redazione
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